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Giovedì 2 Luglio 2009, 0:00
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E con la garanzia del garante della privacy. Il senato ha approvato definitivamente il 24 giugno 2009 l'adesione dell'Italia al trattato di Prum (appunto sulla costituzione della banca dati nazionale del Dna. Ora si aspettano i regolamenti attuativi (entro quattro mesi), così da poter cominciare il censimento. Un censimento che riguarderà anche i soggetti già detenuti, il cui Dna deve essere raccolto e profilato nel termine di un anno. La legge lascia fuori dalla banca dati del Dna gli autori di reati fallimentari, tributari, societari e finanziari. Ma vediamo di illustrare le nuove disposizioni, che introducono modalità coattive di prelievo, in caso di dissenso dell'interessato. La banca dati nazionale del Dna ha lo scopo (esclusivo) di fine di facilitare l'identificazione degli autori dei delitti ed è istituita presso il ministero dell'interno. È organico al ministero della giustizia, invece, il laboratorio centrale per la banca dati nazionale del Dna. I soggetti che saranno schedati sono: persone in custodia cautelare in carcere o agli arresti domiciliari; arrestati in flagranza o fermati in quanto indiziati di delitto; condannati e quindi detenuti o internati per un delitto non colposo; persone sottoposte a una misura alternativa alla detenzione a seguito di sentenza irrevocabile, per un delitto non colposo; persone sottoposte a misura di sicurezza detentiva. Sono parecchie, comunque, anche le esclusioni: molti reati contro l'amministrazione della giustizia (ma non è escluso, tra gli altri, il delitto di calunnia o di falsa testimonianza); i reati contro la fede pubblica (ma non è escluso il falso in monete e le falsità in sigilli o segni di autenticazione); molti reati contro l'economia (ma non sono esclusi i delitti contro l'industria e il commercio); i reati contro la moralità pubblica e il buon costume. Sono esclusi tutti i reati fallimentari, i reati societari previsti nel codice civile, i reati in materia tributaria e i reati in materia di intermediazione finanziaria. Nei casi in cui è previsto si procede a prelievo di campioni di mucosa del cavo orale, ma nel rispetto della dignità, del decoro e della riservatezza dell'obbligato. Si deve, comunque, costituire una banca dati nel rispetto della riservatezza e la legge, quindi, prevede che i profili del Dna e i relativi campioni non contengono le informazioni che consentono l'identificazione diretta del soggetto cui sono riferiti. Inoltre l'accesso ai dati è consentito solo alla polizia giudiziaria e all'autorità giudiziaria esclusivamente per fini di identificazione personale, e anche per la collaborazione internazionale di polizia. Infine c'è segreto d'ufficio sugli atti, dati e informazioni conservate, I profili Dna sono cancellati e i campioni sono distrutti a seguito di assoluzione con sentenza definitiva perché il fatto non sussiste, perché l'imputato non lo ha commesso, perché il fatto non costituisce reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. All'attività di controllo sulla banca dati nazionale del Dna è chiamato dal Garante della privacy, anche se non vengono stanziate risorse aggiuntive per il nuovo compito. Il percorso legislativo è terminato. Ma mancano ancora i regolamenti attuativi da emanarsi entro quattro mesi dalla prossima entrata in vigore della legge, sentito il garante della privacy. È previsto comunque un periodo transitorio. I profili del Dna ricavati da reperti acquisiti nel corso di procedimenti penali anteriormente alla data di entrata in vigore della legge, saranno trasferiti dalle Forze di polizia alla banca dati nazionale del Dna entro un anno dalla data della sua entrata in funzione, ma con il previo nulla osta dell'autorità giudiziaria. Sempre entro un anno dovrà essere completato il prelievo di campione biologico nei confronti dei soggetti già detenuti o internati alla data di entrata in vigore della legge. La legge integra anche il codice di procedura penale, inserendo l'articolo 224-bis, relativo ai provvedimenti del giudice per il prelievo coattivo del Dna: è il giudice che deve autorizzare l'esecuzione di atti idonei ad incidere sulla libertà personale, quali il prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale su persone viventi ai fini della determinazione del profilo del Dna o anche accertamenti medici, ma non vi è il consenso della persona da sottoporre all'esame del perito. Sono vietate operazioni che contrastano con espressi divieti posti dalla legge o che possono mettere in pericolo la vita, l'integrità fisica o la salute della persona o del nascituro, o che, secondo la scienza medica, possono provocare sofferenze di non lieve entità. Inoltre le operazioni sono comunque eseguite nel rispetto della dignità e del pudore di chi vi è sottoposto e, a parità di risultato, devono essere prescelte le tecniche meno invasive. Le operazioni di prelievo coattivo possono essere disposte dal Pubblico Ministero solo in casi di motivata urgenza e con controllo giudiziale (convalida del gip). Scopri l'archivio di Italia Oggi dal 1993 ad oggi |
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