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Ipoteca senza fretta
Di di Alessandro Fontana
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La fretta non paga. È da annullare l'iscrizione ipotecaria effettuata quando il pagamento dilazionato della cartella, concordato con l'amministrazione finanziaria, è avvenuto seppur con brevissimo ritardo.Queste le conclusioni a cui è addivenuta la Commissione tributaria provinciale di Genova con la sentenza n. 81/13/08 del 14 aprile 2008.Il giudizio verteva su una iscrizione ipotecaria che il contribuente riteneva
illegittima. Ciò in quanto gli era stata notificata dal concessionario una cartella di pagamento in relazione alla quale l'Agenzia delle entrate aveva accordato la sospensione della riscossione per due mesi e la rateazione in 48 rate.Visto il costo della fideiussione il ricorrente contattava la società di riscossione per comunicare che il pagamento sarebbe avvenuto con un corposo acconto e il saldo entro dieci giorni successivi, sempre nell'ambito della sospensione concessa. Eseguito il pagamento dell'acconto, con il benestare del concessionario, alcuni giorni dopo, al ricorrente veniva comunicato che era stata iscritta ipoteca, il giorno prima del versamento della prima tranche, su un suo immobile per l'intero importo dovuto, maggiorato delle spese. Il contribuente pagava il saldo, ma impugnava l'iscrizione ipotecaria e le relative spese, lamentando che il concessionario non aveva provveduto a trasmettergli l'invito a effettuare il versamento delle somme iscritte a ruolo previsto dall'art. 4, comma 1 del D. Int. n. 503/1998. La società di riscossione ribatteva che la sospensione è subordinata alla consegna all'ufficio entro dieci giorni della polizza fideiussoria, mentre nel caso di specie non è mai pervenuta e pertanto si era provveduto all'iscrizione ipotecaria. I giudici liguri hanno accolto il ricorso del contribuente: il ricorrente aveva seguito un iter corretto e fedele allo Statuto del contribuente e il concessionario aveva avuto troppa fretta nell'iscrizione ipotecaria, visto che il ricorrente era a stretto contatto con l'ufficio e aveva comunque provveduto al versamento di quanto dovuto. L'iscrizione dell'ipoteca è avvenuta il giorno prima del pagamento dell'acconto concordato con la riscossione, e nulla era stato comunicato al contribuente che, ignaro dell'iscrizione ipotecaria avvenuta a sua insaputa, si stava impegnando a saldare il proprio debito interamente per evitare le spese relative alla fideiussione.La Commissione conclude che l'iscrizione ipotecaria appare sproporzionata rispetto al comportamento del ricorrente che aveva dichiarato la sua disponibilità al pagamento integrale e che nell'iter procedurale non è stato rispettato dall'amministrazione il disposto degli articoli 6 , 7 e 8 dello Statuto del contribuente.
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