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Venerdì 3 Luglio 2009, 0:00
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Il personale in malattia dovrà rispettare le vecchie fasce orarie di reperibilità e nessun onere è dovuto alle asl per l'effettuazione delle visite fiscali, in quanto si precisa che tale servizio rientra nei compiti istituzionali del servizio sanitario nazionale. Infine, i pagamenti delle regioni, degli enti territoriali e locali ai propri fornitori dovranno essere più tempestivi, pena la responsabilità disciplinare ed amministrativa del funzionario negligente. Un ampio ventaglio di disposizioni, quelle che interessano gli enti locali e territoriali, che è possibile ricavare dalla lettura del decreto legge anticrisi, varato venerdì scorso dal consiglio dei ministri (dl 78/2009). Entriamo nel dettaglio delle novità. Concorsi pubblici e stabilizzazioni. Nel triennio 2010-2012 gli enti, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, potranno bandire concorsi per l'assunzione a tempo indeterminato, con una riserva di posti non superiore al 40% per il personale non dirigenziale che sia in possesso dei requisiti previsti dai commi 519 e 558 della legge finanziaria 2007 (almeno tre anni di effettivo servizio). Per il medesimo triennio, gli enti, sempre nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, gli enti possono bandire concorsi pubblici, per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal personale già incardinato. Infine, sempre nel prossimo triennio, gli enti locali possono assumere, limitatamente alle qualifiche per le quali non è previsto il solo requisito della scuola dell'obbligo (ex articolo 16 della legge n. 56/1987) all'assunzione del personale che abbia i requisiti di anzianità richiamati, maturati nella stessa qualifica e nella stessa amministrazione. A tal fine, l'ente dovrà redigere apposite graduatorie, previo l'espletamento di una prova di idoneità, «se non già effettuata all'atto di assunzione». Le graduatorie avranno validità sino al 31/12/2012. Per assumere i vincitori dei concorsi pubblici appena richiamati, il decreto legge dispone che le amministrazioni interessate potranno destinare il 40% delle risorse finanziarie disponibili. Arriva la proroga alla validità delle graduatorie dei concorsi pubblici. Infatti, quelle approvate successivamente all'1/1/2004, riferite ad assunzioni a tempo indeterminato e bloccate per le limitazioni alle assunzioni nel comparto pubblico, regioni ed enti locali, sono valide sino al 31/12/2010. Pagamenti più veloci, altrimenti… Anche gli enti locali, in quanto compresi nell'elenco Istat pubblicato ai sensi dell'articolo 1, comma 5 della legge finanziaria 2005, dovranno essere più celeri nel pagamento di quanto spettante ai propri fornitori. Il decreto legge anticrisi, come si ricorderà, prevede che le amministrazioni, al fine di garantire il «tempestivo» pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, sono tenute ad assicurare il pieno rispetto della direttiva Ce relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Le misure attuative dovranno essere pubblicate espressamente sul sito internet della stessa amministrazione. Tra le misure che il decreto impone agli enti, quella di prevedere, da parte del funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa, l'obbligo di accertare «preventivamente» che il programma dei successivi pagamenti sia compatibile ed in linea con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. In caso di violazione, per il funzionario negligente scatterà la responsabilità disciplinare e amministrativa. Nel caso in cui lo stanziamento di bilancio, «per ragioni sopravvenute», non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, la stessa amministrazione deve adottare le «opportune» iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare che si formino debiti pregressi. Negli enti locali, saranno gli organi interni di revisione e controllo che dovranno provvedere agli adempimenti di vigilanza di quanto previsto in tema di lotta ai ritardi nelle transazioni commerciali (per i ministeri, sarà emanata apposita circolare) e i risultato di tale controllo dovrà essere inviato alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, in allegato alle relazioni sul bilancio di previsione e sul rendiconto della gestione che si trasmettono ai sensi del comma 166 della legge finanziaria 2006. Stretta sulle società partecipate. I divieti o le limitazioni alle assunzioni di personale, si applicano anche alle società partecipate. Infatti, il decreto legge anticrisi varato a fine giugno dall'esecutivo, dispone, all'articolo 19, che le disposizioni che stabiliscono a carico delle amministrazioni ex articolo 1, comma 2 del dlgs n. 165/2001, divieti o limitazioni nelle assunzioni di personale, si applicano anche alle società a partecipazione pubblica totale che siano titolari di affidamenti in house, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale con carattere non commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative o di natura pubblicistica. È altresì previsto, che le predette società dovranno adeguare le proprie politiche di personale alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti (quindi alle eventuali politiche limitative alle assunzioni) sia in materia di contenimento degli oneri contrattuali che delle altre voci di natura retributiva e per quanto riguarda le consulenze. Gli enti territoriali e locali dovranno trasmettere anche alla Corte dei conti, la delibera con la quale assumono nuove partecipazioni ovvero mantengono le attuali (ex articolo 2, comma 28 della legge n.244/2007). Scadrà, invece, il 30 settembre prossimo, il termine entro il quale gli enti territoriali e locali dovranno dismettere le società e le partecipazioni vietate (in particolare, quelle che duplicano servizi). Ma attenzione, se entro settembre non saranno avviate le procedure finalizzate alla cessione, tale omissione determina responsabilità erariale. Personale in malattia. Con un semplice tratto di penna, il decreto legge ha abolito le fasce di reperibilità previste dal decreto legge n. 112/2008. Quindi, il personale in malattia non dovrà più attendere la visita del medico fiscale dalle 8,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 20,00 ma dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 17,00 alle 19,00 di ogni giorno di malattia, compresi i festivi. Ciò in quanto per effetto dell'esplicita abrogazione disposta dall'articolo 17, comma 24 del decreto varato a fine giugno, ritornano in auge le vecchie fasce di reperibilità previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro, realizzando, almeno in quello, anche una sorta di parificazione tra comparto pubblico e privato. Infine, ai fini della distribuzione delle somme di fondi per la contrattazione integrativa, anche le assenze dal servizio dei dipendenti, torneranno ad essere equiparate alla presenza in servizio. Ciò è dovuto per effetto dell'esplicita abrogazione del quinto comma dell'articolo 71 del decreto legge n. 122/2008. Ma c'è una precisazione. Onde evitare effetti distorti con le assenze maturate dal personale sino ad oggi, la norma abrogativa dispone espressamente che «gli effetti di tale abrogazione concernono le assenze effettuate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto». Nessuna richiesta di somme dall'aziende sanitarie locali per l'aver effettuato visite fiscali ai dipendenti degli enti. Con una espressa disposizione (che ha tanto il sapore di interpretazione autentica), il decreto legge dispone che gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia, effettuati dalle aziende sanitarie locali, su richiesta delle amministrazioni interessate, si intendono come rientranti nei compiti «istituzionali» del servizio sanitario nazionale. Ne consegue, pertanto, che i relativi oneri, restano a carico delle aziende sanitarie locali.
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