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Sabato 3 Ottobre 2009, 0:00
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Questo, in sintesi, il parere espresso dall'agenzia delle entrate con la risoluzione n. 255 del 2/10/2009. L'agenzia muove dalla premessa che il diritto all'immagine è un diritto assoluto della persona, disponibile da parte del titolare, disciplinato dall'art. 10 del c.c. e dagli artt. 96 e 97 della legge 633 del 1941 sul diritto d'autore; trattandosi di un artista, l'immagine costituisce un bene in senso giuridico ed economico, suscettibile di sfruttamento. Con il contratto oggetto dell'interpello, le parti hanno posto in essere un rapporto sinallagmatico nel quale l'artista cede il diritto di sfruttamento economico della propria immagine alla società acquirente, la quale si obbliga, anziché a corrispondere una somma di denaro, a stipulare a suo favore una polizza assicurativa che prevede, dopo il quinto anno, l'erogazione di una rendita vitalizia o di una rendita distribuita su un periodo superiore a 15 anni. Trattamento Iva. Per quanto riguarda l'Iva, ricorre un'ipotesi di operazione permutativa, ai sensi dell'art. 11 del dpr 633/72, che prevede la rilevanza autonoma di ciascuna delle due operazioni. La prestazione dell'artista, consistente nella cessione dei diritti di sfruttamento della propria immagine, risulta strettamente connessa alle specifiche qualità professionali, per cui sussiste anche il presupposto soggettivo d'imposta, mentre dal punto di vista oggettivo la prestazione si inquadra nell'art. 3, secondo comma, n. 2, del citato dpr, concernente la concessione di beni o di diritti similari al diritto d'autore. E' da osservare, in proposito, che non viene però ritenuta applicabile l'esclusione dall'imposta prevista dal successivo quarto comma, lett. a) per le cessioni di diritti d'autore non utilizzati per scopi di pubblicità commerciale. La base imponibile della prestazione, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettera d), è costituita dal valore normale dei beni o dei servizi che formano oggetto dell'operazione, per cui, in assenza di riferimenti sul mercato, assume rilievo l'importo complessivo del premio assicurativo versato dalla società cessionaria dei diritti. Il momento di effettuazione dell'operazione, infine, coincide con il pagamento del corrispettivo, ovverosia, trattandosi di un pagamento in natura, nel momento in cui il diritto alla prestazione assicurativa entra nella disponibilità giuridica dell'artista e risulta preclusa alla società la possibilità di indicare un diverso beneficiario della prestazione stessa. Trattamento reddituale. Ai fini delle imposte sui redditi, il compenso percepito in natura non è il corrispettivo delle ordinarie prestazioni dell'artista, ma si riferisce allo sfruttamento della sua immagine sotto tutte le forme. Tale compenso, sebbene non strettamente riconducibile all'attività professionale, costituisce reddito di lavoro autonomo ex art. 54, comma 1-quater, del Tuir, che prende in considerazione i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all'attività artistica o professionale. Assumono inoltre rilevanza reddituale, secondo l'agenzia, le somme che saranno erogate all'artista a titolo di rendita vitalizia per effetto del contratto di assicurazione sulla vita stipulato a suo favore, senza che ciò comporti doppia imposizione, trattandosi di fattispecie impositive che danno luogo a due diversi presupposti reddituali; sul punto, la risoluzione richiama il parere del comitato consultivo n. 30 del 14/10/2005, confermato dalla cassazione con la sentenza 11/5/2007, n. 10801, in ordine alla tassazione di un contratto di cessione d'azienda a fronte della costituzione di una rendita vitalizia. Più precisamente, trattandosi di rendita con funzione previdenziale, il reddito si configura da capitale ed è soggetto ad imposta sostitutiva ai sensi dell'art. 26-ter del dpr 600/73.
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