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Venerdì 4 Settembre 2009, 0:00
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Il testo modifica il Codice dei contratti pubblici nella parte relativa alle dichiarazioni riguardanti le situazioni di controllo fra soggetti partecipanti alla stessa gara. Le nuove norme saranno applicabili ai bandi o avvisi pubblicati dopo l'entrata in vigore del decreto legge, nonché alle procedure (per le quali non siano stati pubblicati bandi o avvisi) nell'ambito delle quali non siano stati ancora inviati gli inviti a presentare offerte. Le modifiche al Codice derivano dalla sentenza della Corte di giustizia del 19 maggio scorso (causa C-358/07) che aveva censurato, per incompatibilità con la direttiva 92/50/Cee, alcune norme del dlgs 157/95, poi trasfuse nel codice dei contratti pubblici. Il giudice comunitario aveva eccepito il carattere assoluto del divieto contenuto nella nostra normativa relativamente alla partecipazione alla stessa gara di imprese che risultino fra loro in una situazione di collegamento. Per la Corte europea la presunzione assoluta di reciproca influenza nella formulazione delle offerte in gara contrasta con i principi comunitari nella parte in cui non ammette che il concorrente provi, in concreto, che la situazione di controllo non determini rischi effettivi di pratiche finalizzate a falsare il libero gioco della concorrenza tra gli offerenti. Deve quindi essere consentito ai concorrenti, dice la Corte, provare l'ininfluenza della situazione di controllo, lasciando alla stazione appaltante il compito di valutare se il rapporto fra le due società abbia rilievo sulla formulazione delle offerte. Dal momento che la norma del decreto legislativo 157/95 censurata dalla sentenza europea è stata poi introdotta tal quale nell'articolo 34, comma 2 del Codice dei contratti pubblici, il governo, con il decreto legge approvato ieri, interviene modificando il Codice per renderlo compatibile con la citata sentenza e per evitare una procedura di infrazione. Le modifiche introdotte dal decreto riguardano gli articoli 34, 38 e 49 del dlgs 163/06 e attengono al verificarsi delle sole situazioni di «controllo» (non di «collegamento», fattispecie legata all'esistenza di una situazione di «influenza notevole» di una società su di un'altra). In base alla norma civilistica il controllo si verifica in caso di maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; in caso di possesso di voti che garantiscano una influenza dominante in assemblea ordinaria e se le società sono sotto l'influenza dominante di un'altra società in base a «particolari vincoli contrattuali». Il decreto legge prevede quindi che sia inserita all'articolo 38, comma 1 (ove si definiscono i «requisiti generali» che i concorrenti devono soddisfare per la partecipazione alle gare), una ulteriore causa di esclusione (lettera m-ter) che agisce nei confronti di chi si trovi «rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale». Per provare di non trovarsi nelle suddette fattispecie il decreto legge stabilisce che i concorrenti debbano, in via alternativa, allegare alle proprie offerte una delle due seguenti dichiarazioni. La prima attiene al fatto di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice civile con nessun partecipante alla medesima procedura di gara. Va evidenziato che questa prima dichiarazione appare formulabile soprattutto da quelle imprese che hanno la certezza assoluta di non essere in situazione di controllo. Diversamente, in rapporto alle diverse fattispecie previste dall'articolo 2359 come interpretate dalla giurisprudenza nazionale, potrebbe essere non sempre agevole per un concorrente sapere se una società controllata partecipi o meno alla stessa gara. Quanto meno la norma comporterà per l'impresa controllante la necessità di evitare che su quella gara l'impresa controllata partecipi. In caso di situazione di controllo con un'altra società che, a sua volta partecipi alla gara, il concorrente dovrà invece formulare la seconda dichiarazione; in base ad essa dovrà dichiarare che si trova in situazione di controllo ma ha formulato autonomamente l'offerta indicando il concorrente con il quale sussiste la situazione di controllo. La norma del decreto legge prevede, per questa seconda dichiarazione, che il concorrente abbia l'onere di provare che effettivamente la sua offerta sia autonoma. Viene quindi prescritto che la dichiarazione sia corredata da «documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta»; questi documenti dovranno essere inseriti in «separata busta chiusa». A questo punto sarà la stazione appaltante a dovere valutare quanto prodotto dal concorrente, verificando se il rapporto di controllo abbia influito sulla formulazione delle offerte. Una valutazione di tale natura non potrà che essere effettuata avendo conoscenza del contenuto delle offerte presentate in gara. Da ciò la necessità di effettuare la «verifica e l'eventuale esclusione» dopo l'apertura delle buste; la verifica sugli altri requisiti sarà effettuata dopo l'aggiudicazione definitiva.
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