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Venerdì 4 Settembre 2009, 0:00

Chi è sleale perde il posto

Di di Debora Alberici

Italia Oggi

L'azienda può licenziare in tronco il dipendente che gli fa concorrenza sleale. Non è neppure necessario aver incluso questa violazione nel codice disciplinare appeso alle pareti dell'ufficio.
La linea dura arriva dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 18169 del 10 agosto 2009, ha confermato il licenziamento di un dipendente di una nota azienda italiana che aveva svelato i segreti di alcune confezioni per alimenti a un

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concorrente.

In particolare l'uomo aveva prima chiesto notizie sulle caratteristiche tecniche e i costi dei contenitori per mangimi. Poi aveva svelato queste informazioni a un imprenditore interessato a creare prodotti affini. Dunque, il fatto di aver fornito a un concorrente notizie tecniche e contabili lo aveva esposto alla sanzione disciplinare. L'uomo si era sempre difeso contro la misura decisa dall'azienda sostenendo che le conseguenze della violazione non erano indicate nel codice disciplinare e che quindi la misura era illegittima.

Il Tribunale di Udine gli aveva dato torto. Le cose non erano cambiate in secondo grado. La Corte d'appello di Trieste, a cui il dipendente si era rivolto per far annullare il licenziamento, aveva confermato la decisione. Così l'ex dipendente ha fatto ricorso in Cassazione ma senza successo.

La sezione lavoro ha respinto tutti i motivi presentati dalla difesa, precisando che «i comportamenti del lavoratore che costituiscono gravi violazioni dei suoi doveri fondamentali sono sanzionabili con il licenziamento disciplinare a prescindere dalla loro inclusione o meno tra le sanzioni previste dalla specifica regolamentazione disciplinare del rapporto a anche in difetto della pubblicazione del codice disciplinare, purché siano osservate le garanzie previste dall'articolo 7 dello Statuto dei lavoratori».

Poiché, ha spiegato la Cassazione, il dovere di fedeltà è un cosiddetto «obbligo fondamentale» sancito dal codice civile, indicarlo nel regolamento d'azienda non è necessario.

In altre parole, «nell'affermare che avendo l'attuale ricorrente violato un obbligo fondamentale, quale quello sancito dall'art. 2105 c.c., poteva prescindersi dall'avvenuta affissione, o meno, del codice disciplinare, la sentenza impugnata ha pertanto applicato correttamente nella fattispecie i principi della giurisprudenza».

La decisione ha messo tutti d'accordo dal momento che anche la Procura generale della Cassazione aveva sollecitato, nell'udienza tenutasi al Palazzaccio lo scorso 7 luglio, il rigetto del ricorso del lavoratore.

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