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Mercoledì 4 Novembre 2009, 0:00
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La sanzione più elevata, invece, resta applicabile in caso di controllo da parte dell'amministrazione finanziaria ovvero di presentazione della dichiarazione integrativa successivamente all'avvio dell'attività di controllo. La circolare n. 46 di ieri dell'agenzia delle entrate in materia di deducibilità dei costi black list, interviene alla luce delle modifiche apportate alla disciplina sanzionatoria dalla legge 296/2007. Come noto, prima del predetto intervento normativo, le disposizioni di cui all'articolo 110 Tuir prevedevano l'indeducibilità dei costi in questione in caso di mancata evidenziazione (come variazione in aumento ed in diminuzione) nel modello di dichiarazione dei redditi. Va ricordato come, alla mancanza dei requisiti sostanziali di deducibilità espressamente previsti dal Tuir, i costi in questione rimangono indeducibili e la sanzione applicabile sulla maggiore imposta dovuta è ovviamente quella della infedeltà della dichiarazione. In ogni caso, l'intervento contenuto nella legge n. 296 del 2006, ed illustrato dalla circolare, riguarda anche le violazioni commesse prima del 1° gennaio 2007. La ricostruzione normativa. Il documento di prassi ricostruisce, in primo luogo, l'evoluzione normativa menzionando il fatto che la finanziaria 2007 ha previsto come, in presenza dell'obbligo di indicazione dei costi black list, la mancata evidenziazione degli stessi non genera in modo automatico la loro indeducibilità. Che permane nell'assenza delle specifiche previsioni di carattere probatorio previste dall'articolo 110 del Tuir. Pertanto, a fronte della modifica della norma sostanziale, è stata introdotta una specifica sanzione nel comma 3-bis dell'articolo 8 del dlgs 471 del 1997, in base alla quale la mancata indicazione dei costi è punita con una sanzione «pari al 10 per cento dell'importo complessivo delle spese e dei componenti negativi non indicati nella dichiarazione dei redditi, con un minimo di euro 500 ed un massimo di euro 50.000». Il comma 303 della legge n. 296 del 2006 ha peraltro stabilito anche che per le violazioni commesse prima del 1 gennaio 2007, a condizione che sia fornita la prova della deducibilità dei costi, la sanzione applicabile è quella prevista dal comma 1 dell'articolo 8 del medesimo dlgs 471 del 1997 (dunque la sanzione fissa) pur restando applicabile il nuovo comma 3 bis. L'applicazione delle sanzioni in caso di dichiarazione integrativa. Posto che la circolare precisa che in caso di violazioni legate alla dichiarazione infedele per mancato soddisfacimento dell'obbligo probatorio sulla deducibilità dei costi, restano applicabili anche le sanzioni in materia di mancata indicazione, particolare attenzione viene dedicata all'ipotesi in cui il contribuente, spontaneamente, abbia rimosso la violazione legata alla non evidenziazione in Unico (UCOI.OB - notizie) dei costi. In questa ipotesi: - in caso di presentazione della dichiarazione integrativa (ai sensi delle disposizioni di ravvedimento operoso od in base a quanto previsto dall'articolo 2, comma 8, del dpr n. 322 del 1998), la sanzione applicabile è unicamente quella fissa di cui al comma 1 dell'articolo 8 del dlgs n. 471 del 1997 e dunque da 258 a 2058 euro indipendentemente dal periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione poi corretta dal contribuente. Peraltro, laddove la correzione avvenga nei termini previsti per il ravvedimento operoso, la sanzione minima si riduce ad un decimo. Si deve ritenere, inoltre, che la sanzione irrogata possa essere comunque definita secondo i criteri generali in materia sanzionatoria; - in caso di presentazione della dichiarazione integrativa successivamente all'inizio dei controlli, per le violazioni all'obbligo dichiarativo, in ogni tempo commesse, risulta applicabile la nuova sanzione proporzionale di cui all'articolo 8, comma 3-bis del dlgs n. 471 del 1997. Analoga sanzione si applica anche nel caso di mancata presentazione della dichiarazione integrativa I rapporti pendenti. «La retroattività della norma incontra il limite dei cosiddetti rapporti esauriti, intendendosi per tali quelli per cui sia intervenuto un giudicato o un atto amministrativo definitivo o, comunque, siano decorsi i termini di prescrizione o decadenza stabiliti dalla legge per l'esercizio dei diritti ad essi relativi». Inoltre, per quanto concerne la possibilità per la parte di eccepire o, per il giudice, di rilevare d'ufficio la sopravvenuta modifica normativa, viene segnalato, richiamando alcune sentenze della Corte di Cassazione, che ciò è consentito nel giudizio di legittimità «solo in caso di sopravvenienza della nuova disciplina rispetto alla data di proposizione del ricorso per Cassazione …, ma non invece … nel caso in cui essa sia intervenuta prima della notifica del gravame, e senza che, con lo stesso, siano state formulate specifiche censure in ordine al contrasto delle norme di diritto applicate dal giudice del merito con la nuova regolamentazione del rapporto in contestazione».
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