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Martedì 3 Novembre 2009, 13:00
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In caso di cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine, per licenziamento e per alcuni casi di dimissioni, al lavoratore spetta un sostegno economico: l'indennità di disoccupazione ordinaria.
Possono presentare la domanda i lavoratori: A) con almeno due anni di assicurazione per la disoccupazione involontaria; B) con una anzianità contributiva di almeno 52 settimane lavorative nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro; C) che hanno versato almeno un contributo settimanale nell'anno precedente a quello per il quale si chiede l'indennità e hanno lavorato almeno 78 giornate nell'anno precedente a quello nel quale è erogato il contributo. Al disoccupato viene corrisposta l'indennità per un periodo di 180 giorni. Dal 1° gennaio 2008 l'indennità è passata a 8 mesi che diventano 12 per i lavoratori che hanno superato i 50 anni. Ai lavoratori che sono stati sospesi, spetta invece il contributo per un massimo di 65 giorni. L'indennità è corrisposta nella misura del 60% dell'ultima retribuzione percepita ed è soggetta al limite di un importo massimo mensile lordo che per il 2009 di euro 886,31 elevato a euro 1.065,26 per i lavoratori che possono far valere una retribuzione lorda mensile superiore a € 1.917,48. Dal 1° gennaio 2008 la percentuale passa al 60% della retribuzione per i primi sei mesi e al 50% per il settimo mese e al 40% per i mesi successivi. L'indennità cessa quando: 1) si sono percepite tutte le giornate di indennità; 2) si inizia un nuovo lavoro; 3) si va in pensione; 4) si viene cancellati dalle liste di disoccupazione. Approfondisci il tema su www.intrage.it |
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