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Martedì 3 Novembre 2009, 13:00
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I lavoratori con contratti di collaborazione a progetto, i lavoratori autonomi che esercitano la professione in modo abituale anche se non esclusiva e gli incaricati delle vendite a domicilio, gli spedizionieri doganali, i titolari di borse di studio per la frequenza ai dottorati di ricerca sono tutelati da una specifica forma di previdenza obbligatoria. Infatti è stata istituita presso l'Inps una gestione Separata (legge 335/95) in cui vengono convogliati i contributi di tali lavoratori. Il contributo da versare al fondo è stabilito in misura percentuale sul reddito determinato ai fini Irpef, derivante dalle attività indicate. La misura è stata fissata in maniera diversa a seconda della posizione previdenziale dei soggetti interessati A) per i soggetti senza copertura previdenziale obbligatoria il contributo è stato fissato, per il 2009, al 25,72%, per due terzi a carico dell'azienda e per un terzo a carico del lavoratore. Il contributo è comprensivo dello 0,72% che serve a finanziare il fondo per la maternità, gli assegni familiari e la malattia B) per i collaboratori e i professionisti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, i titolari di pensione diretta, cioè quella derivante da contributi versati per il proprio lavoro e i titolari di pensione di reversibilità il contributo è fissato al 16%. Per i collaboratori il versamento va effettuato dall'impresa entro il 16 del mese successivo a quello in cui vengono pagati i compensi, tramite il modello di versamento F24. I professionisti versano i contributi col meccanismo degli acconti e dei saldi negli stessi termini previsti per i versamenti IRPEF ed il contributo è interamente a loro carico. Se il lavoratore ha rapporti di collaborazione con due o più aziende, ogni singola azienda committente è tenuta ad effettuare l'iscrizione alla Gestione Separata e dunque al versamento dei due terzi del contributo Inps sul compenso lordo. L'iscrizione ad una gestione previdenziale obbligatoria e l'iscrizione alla gestione separata rimangono autonome e danno diritto a prestazioni pensionistiche separate. Tuttavia i lavoratori parasubordinati che, prima dell'iscrizione alla gestione separata, hanno contributi versati nell'assicurazione generale obbligatoria o in un altro fondo o gestione Inps, possono chiedere che tali contributi vengano conteggiati nella loro gestione per calcolare la pensione di vecchiaia con il sistema contributivo, a condizione che abbiano un'anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni ed abbiano almeno 5 anni accreditati successivamente al 1995. Gli iscritti alla gestione separata hanno diritto alla pensione di vecchiaia, alla pensione di inabilità, all'assegno di invalidità, alla pensione ai superstiti, alla pensione supplementare e al supplemento di pensione. La pensione viene liquidata con le modalità di calcolo del sistema contributivo. Approfondisci il tema su www.intrage.it |
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