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Sabato 5 Luglio 2008, 0:00
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La fattispecie sottoposta al vaglio dell'Agenzia è la seguente: la società Omega vende a un gruppo di società di leasing un fabbricato commerciale, che viene contemporaneamente concesso in locazione finanziaria alla società Alfa (NASDAQ: ALFA - notizie) , che a sua volta concede in locazione l'immobile alla società Omega. A garanzia delle obbligazioni assunte con il contratto di leasing, la società Alfa cede a favore delle società proprietarie dell'immobile i crediti maturati e maturandi nei confronti di Omega in relazione alla locazione.L'Agenzia osserva anzitutto che nella fattispecie sussistono quattro distinti contratti: la cessione dell'immobile da Omega al gruppo, la locazione finanziaria dell'immobile stesso dal gruppo ad Alfa, la locazione del medesimo immobile tra Alfa e Omega, la cessione da Omega al gruppo dei crediti della locazione. Non è condivisibile, ad avviso dell'Agenzia, la tesi dell'istante, secondo cui la cessione dei crediti non avrebbe autonoma rilevanza in quanto rientra in una operazione complessa di natura finanziaria. Dalla disciplina dettata dagli artt. 1260 e ss. del codice civile, si evince infatti che il negozio giuridico della cessione di credito ha una propria causa giuridica, in quanto è dotato di un'autonoma funzione economico-sociale che non viene meno in presenza di un collegamento con lo schema unitario del contratto di leasing. Nella fattispecie, le distinte cause giuridiche che caratterizzano il contratto di cessione di crediti e il contratto di leasing non sono riconducibili a un'unica ragione economico-sociale, a prescindere dai motivi soggettivi perseguiti dal singolo contraente.Ferma l'applicazione delle disposizioni antielusive, le parti possono effettuare collegamenti fra diversi negozi giuridici, in modo da perseguire un risultato economico unitario, senza che venga però meno la causa giuridica di ogni singolo contratto e il relativo regime giuridico e fiscale.Ciò posto, la cessione di crediti può dare luogo ad operazioni finanziarie, rientranti nel campo applicativo dell'Iva tra le operazioni esenti di cui all'art. 10, n. 1), del dpr 633/72, oppure ad operazioni di natura non finanziaria, che sono invece escluse dalla sfera dell'Iva. Ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, n. 3), di detto decreto, rientrano infatti tra le prestazioni di servizio, se effettuate dietro corrispettivo, le operazioni finanziarie mediante la negoziazione, anche a titolo di cessione pro soluto, di crediti.Nel caso di specie, al contratto di cessione di crediti è espressamente attribuita la funzione di garantire l'adempimento delle obbligazioni derivati dal distinto contratto di leasing. Escluso, quindi, che abbia natura finanziaria, il contratto di cessione dei crediti in esame ricade nell'art. 2, terzo comma, lettera a), del dpr 633/72, che esclude dalla sfera dell'Iva le cessioni aventi per oggetto denaro o crediti in denaro; di conseguenza, trova applicazione l'art. 6 della tariffa, parte prima, allegata al dpr 131/86, che assoggetta il contratto all'imposta di registro proporzionale dello 0,50%. Scopri l'archivio di Italia Oggi dal 1993 ad oggi |
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