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Sabato 5 Settembre 2009, 0:00
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Le regole stringenti fissate dalla legge 102/09 rischiano infatti di inciampare e incorrere nella scure della commissione europea per violazione delle regole di libera circolazione dei capitali e far scattare quindi una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia. Lo scudo fiscale 2009, al momento, mantiene una rigida ripartizione delle possibilità offerte al contribuente per quanto riguarda la regolarizzazione degli immobili. In particolare il contribuente può effettuare rimpatrio delle attività detenute dove non ci sono limiti collegati alla nazione in cui sono localizzate le attività oggetto del rimpatrio e poi utilizzare la regolarizzazione. Quest'ultimo aspetto consente di conservare le attività nel paese di detenzione per esplicita previsione normativa, però la regolarizzazione è limitata alle attività detenute in stati dell'Unione europea e in stati aderenti allo spazio economico europeo che garantiscono un effettivo scambio di informazioni fiscali in via amministrativa. Lo precisa la norma della legge 102/09, l'articolo 13-bis, lett. b. I paesi che rispondono allo spazio economico europeo sono tre: la Norvegia con cui esiste un accordo, l'Islanda ( con cui non esiste un accordo ma di fatto l'Ocse ritiene questo paese adempiente agli standard di tassazione internazionalmente accettati) e infine il Liechtenstein che è ancora nella lista grigia dei paesi non collaborativi Ocse ed è escluso. Al di fuori di queste situazioni esistono tutti gli altri paesi europei e non, dove i cittadini italiani possono avere comprato degli immobili e che, attenendosi il tenore letterale della norma, non possono essere scudati. Tra tutti Brasile, Usa, Canada, e Argentina. Dunque per lo scudo fiscale 2009 le attività immobiliari detenute in questi paesi non possono essere scudate e quindi regolarizzate. Questa è la differenza più evidente con l'edizione 2001 che non prevedeva le restrizioni introdotte dall'articolo 13. Resta quindi da risolvere, in vista del 15 settembre, il problema di gran parte degli immobili situati in paesi terzi perchè il passaggio normativo oltretutto cade in contrasto con l'articolo 56, del trattato istitutivo della comunità europea in materia di circolazione dei capitali, che vieta qualsiasi restrizione alla movimentazione dei capitali tra stati membri e paesi terzi (e in questo senso ci sono anche le sentenze della Corte di giustizia europea, c-452, c-446/04). Ecco quindi che i tecnici dell'amministrazione finanziaria sono al lavoro per tentare di trovare una via d'uscita evitando procedure d'infrazione e allargando l'applicazione dello scudo nei confronti di paesi come ad esempio gli Stati Uniti che hanno fatto della severa lotta all'evasione uno dei cavalli di battaglia degli ultimi mesi e che paradossalmente non rientrano nei paesi indicati dalla normativa scudo fiscale. L'alternativa alla modifica normativa potrebbe essere quella di trovare uno spazio negli interventi di prassi amministrativa prendendo a riferimento proprio l'articolo 56 del trattato Ce. Infine sul fronte Svizzera- Italia nella prossima settimana, tra mercoledì e giovedì, ci sarà un incontro tra dirigenti del ministero dell'economia delle finanze e loro omologhi svizzeri. Sul tavolo ci sono in particolare due temi su cui sinora Berna non ha risposto, la richiesta della revisione della convenzione bilaterale tra i due Paesi sulle doppie imposizioni e il tema delle società-schermo collegate a conti segreti. La trattativa è complessa e non si possono fissare dei tempi su quando effettivamente si centreranno gli obiettivi auspicati. Sembra tuttavia difficile che questo avvenga entro il 15 settembre, data di avvio dello scudo fiscale per il rientro dei capitali detenuti illegalmente all'estero.
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