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Venerdì 6 Giugno 2008, 0:00

La Co protegge dall'evasione Inps

Di di Domenico Comegna

Italia Oggi

La comunicazione di assunzione on-line (Co) "perdona" l'omesso o ritardato pagamento di contributi. L'aver correttamente denunciato il rapporto di lavoro, con iscrizione a libro matricola e paga, infatti, declassa la mancata denuncia contributiva mensile (Dm (Londra: DMP.L - notizie) 10) da ipotesi di evasione a quella di omissione, con applicazione di sanzioni meno severe al datore di

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lavoro.
Lo precisa, tra l'altro, l'Inps nella circolare n. 66/2008 in cui fornisce nuovi indirizzi per la valutazione delle condotte ai fini dell'applicazione del diverso regime sanzionatorio previsto per chi omette di versare i contributi o li versa in ritardo (più soft) e chi invece evade completamente la contribuzione (più pesante).Normativa vigente. L'art. 116 della Finanziaria 2001 (legge n. 388/2000), ricorda la circolare, ha modificato la precedente disciplina (risalente alla Finanziaria 1997, legge n. 662/1996) delle sanzioni da applicare ai soggetti che non provvedono, entro il termine stabilito, al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta. Il nuovo regime sanzionatorio ha peraltro rivisitato la fattispecie normativa dell'evasione contributiva. Sulla materia sono successivamente intervenute la legge n. 248/2006, che ha previsto (art. 36-bis, comma 7, lett. a) una ulteriore sanzione amministrativa per le ipotesi di evasione, e la Finanziaria 2007, che ha introdotto (art. 1, commi da 1192 a 1201, legge n. 296/2006) una particolare procedura di regolarizzazione e riallineamento retributivo e contributivo di rapporti di lavoro non risultanti da scritture o da altra documentazione obbligatoria.Cosa dice la legge. Il citato art. 116 della legge n. 388/2000, al comma 8 disciplina sia l'omissione sia l'evasione contributiva. La prima continua a essere riferita ai casi di mancato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie; la seconda è, invece, delineata in termini diversi e più favorevoli al datore di lavoro rispetto alla previgente disciplina del 1996. Infatti, la disposizione, dopo aver riprodotto la dizione contenuta nella previgente norma ("… in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero…"), specifica che l'evasione si riferisce al "… caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare contributi o premi, occulta il rapporto di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate…". Deve dunque prendersi atto che il legislatore ha da un lato introdotto il riferimento esplicito all'elemento psicologico (l'intenzionalità) del datore di lavoro; dall'altro, ha delimitato l'elemento oggettivo della fattispecie dell'evasione contributiva alla sola ipotesi di occultamento del rapporto di lavoro o delle retribuzioni erogate.Casi di omissione. Alla luce degli elementi costitutivi dell'evasione contributiva e nella prospettiva di ridurre il contenzioso amministrativo e di evitare contenzioso giudiziario dagli esiti incerti, l'Inps ritiene che debbano essere ricondotti nell'alveo dell'omissione i seguenti casi:· retribuzioni imponibili ai fini contributivi esposte sul modello Sa/770, regolarmente presentato (sempre che la presentazione del modello Sa/770 sia anteriore all'accesso ispettivo);· differenze tra l'importo annuo delle retribuzioni imponibili ai fini contributivi esposte sul modello Sa/770, regolarmente presentato, e il totale annuo delle retribuzioni esposte sulle denunce mensili presentate dall'azienda;· contribuzione dovuta a seguito di reintegrazione nel posto di lavoro disposta dal giudice o di accertamento giudiziale di differenze retributive, sempre che queste ultime non siano riconducibili a ipotesi di occultamento.Sempre in considerazione degli elementi costitutivi della fattispecie dell'evasione contributiva e tenuto conto del nuovo regime delle comunicazioni di assunzione risultante dalla stessa legge finanziaria 2007 (art. 1, comma 1180 e seguenti, legge n. 296/2006), e dal successivo dm di attuazione (del 30 ottobre 2007), l'Ente sostiene che debba essere ricondotta nell'alveo dell'omissione anche la mancata o tardiva presentazione della denuncia contributiva mensile Dm 10, a condizione che il datore di lavoro abbia adempiuto nei termini di legge alla comunicazione di assunzione e che il lavoratore sia registrato nei libri paga e matricola dell'azienda.Sgravi indebiti. Gli elementi costitutivi della fattispecie dell'evasione non sono riscontrabili nelle situazioni in cui il datore di lavoro abbia correttamente compilato e presentato le denunce mensili (Dm10/2), con riferimento sia ai lavoratori denunciati sia alle retribuzioni erogate, ma abbia effettuato un conguaglio, rivelatosi indebito, per sgravi o agevolazioni contributive. Di conseguenza, le ipotesi di conguaglio sul Dm10/2 di sgravi o agevolazioni contributive non spettanti per mancanza dei presupposti di legge devono essere ricondotte nell'alveo dell'omissione contributiva ed essere, quindi, sanzionate con le somme aggiuntive previste alla lett. a) del citato art. 116, comma 8, della legge n. 388/2000, calcolate sulla base del tasso ufficiale di riferimento (Tur) indicato dalla Bce, maggiorato di 5,5 punti (oggi pari a 9,50%).

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