|
|
|
|
|
Venerdì 6 Novembre 2009, 0:00
|
Titolari Iva L'art. 37, comma 49 della legge 248/2006, ha stabilito che a decorrere dal 1° ottobre 2006 i soggetti titolari di partita Iva hanno l'obbligo di effettuare i versamenti fiscali e previdenziali esclusivamente per via Pertanto ai commercianti ed artigiani titolari di partita Iva è stato spedito un prospetto di liquidazione contenente l'indicazione sia degli importi e le causali dei versamenti nonché una lettera esplicativa delle modalità di determinazione degli importi. Diversamente, ai soggetti non titolari di partita Iva sono stati spediti anche i modelli F24; modelli che riguardano i versamenti relativi ai quattro trimestri dell'anno e i versamenti del saldo 2009 e degli acconti 2010. Termini versamento Per quanto riguarda i termini di versamento, la nota indica il seguente calendario. * Alla scadenza del 16 novembre dovranno essere versati i contributi relativi al terzo trimestre 2009, determinati sul minimale di reddito ed alla prima rata dei contributi afferenti il minimale di reddito per periodi pregressi ; * Alla scadenza del 30 novembre dovranno essere versati i contributi relativi al saldo 2008 e anni precedenti ed all'acconto 2009, in riferimento alla quota di reddito eccedente il minimale. * Entro il 16 febbraio 2010 dovranno essere versati i contributi relativi al quarto trimestre 2009, in riferimento al minimale di reddito ed alla seconda rata dei contributi afferenti il minimale di reddito per periodi pregressi. La terza e la quarta rata dei contributi, eventualmente dovuti per periodi pregressi, dovranno essere versati alle scadenze rispettivamente del 16 maggio e 16 agosto 2010. Quote 2009 Con l'aumento deciso dalla Finanziaria 2007 (art. 1, comma 768 della legge n. 296/2006), l'aliquota contributiva degli artigiani si è definitivamente assestata al 20%; mentre quella dei commercianti ha raggiunto il 20,09%. La quota dei commercianti, leggermente più elevata rispetto a quella degli artigiani, contiene al suo interno una maggiorazione pari allo 0,09%, destinata al cosiddetto fondo per la rottamazione negozi (art. 5, dlgs 207/1996) che interviene nei confronti dei soggetti di età non inferiore a 62 anni (57 anni le donne) che hanno cessato l'attività (e restituito la licenza), riconoscendo loro un indennizzo pari al minimo di pensione Inps per la durata massima di 3 anni. Il minimale di reddito imponibile per il 2008 è di 14.240 euro, per cui il contributo minimo dovuto dagli artigiani è di 2.855,44 euro mentre quello dei commercianti è di 2.868,25 euro. A conti fatti, nel 2009 si paga il 20% (20,09% i commercianti) sul reddito fino a 42.069 euro («tetto» pensionabile di quest'anno) e 21% (21,09% i commercianti), sulla quota eccedente, fino al massimale di 70.115 euro. Il tetto contributivo riferito coloro che si sono iscritti a partire dal 1° gennaio 1996 e che non possono far valere alcun versamento alla data del 31 dicembre 1995, è invece pari a 91.507 euro. |
|
Scegli azione
Yahoo! Finanza > Notizie Finanza personale Yahoo! Finanza > Italia Oggi
Yahoo! Finanza > Ultim'ora
Yahoo! Finanza > Lavoro Yahoo! Finanza > Ultim'ora | Ultime Notizie | Borsa | Piazza Affari
|
|
|
|
Copyright © 2009 Italia Oggi - Tutti i diritti riservati. |
| Copyright © 2009 Yahoo! - Tutti i diritti riservati |