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Ici prima casa, paletti alle perdite
Di di Eugenio Piscino
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La certificazione prodotta dai comuni, relativamente alla perdita di gettito derivante dall'esenzione Ici (Londra: ICI.L - notizie) sull'abitazione principale, è attendibile se in base al confronto tra i dati finanziari del gettito dell'imposta, la differenza tra il 2008 e il 2007 non supera il
10%. Limite, questo, che è considerato, dalla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Toscana, sintomo di criticità per la tenuta degli equilibri. I giudici contabili toscani sono i primi a essere intervenuti sull'argomento con la deliberazione n. 306 del 13 ottobre 2009.Come si ricorderà il comma 32 dell'articolo 77-bis del dl n. 112/2008, dispone che entro il 30 aprile 2009 i comuni devono trasmettere al ministero dell'interno la certificazione sul mancato gettito Ici, per l'anno 2008. Tale certificazione va sottoscritta dal responsabile dell'ufficio tributi, dal segretario comunale e dall'organo di revisione e trasmessa alla Corte dei conti per la verifica della veridicità. Sull'argomento è già intervenuta la sezione delle autonomie della stessa Corte dei conti che con la delibera n. 8/2009, ha inteso la propria azione nel senso di una valutazione di attendibilità del certificato. In effetti le sezioni regionali non debbono attestare la veridicità delle certificazioni in quanto questo impegnerebbe le sezioni nella ricostruzione della base imponibile, nell'individuazione delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale poiché soltanto in tal modo si potrebbe stabilire la veridicità o meno del certificato. In relazione alle indicazioni metodologiche, le singole sezioni regionali di controllo stabiliscono criteri e metodi della verifica di attendibilità, che può muovere dall'esame delle serie storiche degli aggregati finanziari relativi alla stessa Ici provenienti dall'amministrazione locale. L'eventuale valutazione di non attendibilità ha l'obiettivo di esortare il comune ad una revisione della stima del mancato gettito, tenendo conto dei parametri di attendibilità definiti dalla Corte dei conti. La sezione regionale per la Toscana pone l'accento sul riferimento ai dati consolidati del gettito e ad altri parametri specifici in modo da confermare una concordanza con l'andamento del gettito dell'imposta. Prendendo a riferimento la serie storica 2006/2008 dei dati finanziari relativi al gettito Ici desunti dalla relativa certificazione e consultando i certificati di bilancio pubblicati sul sito del ministero dell'interno sono considerati attendibili le certificazioni per le quali vi sia uno scostamento, tra il 2008 e il 2007, fino al 10 per cento. Tale limite è considerato dalla Corte dei conti come sintomo di criticità per la tenuta degli equilibri. Le certificazioni che, invece, presentano uno scostamento, sempre in aumento o diminuzione, incluso tra il 10 e il 20% necessitano di un ulteriore approfondimento istruttorio. Infine quelle certificazioni per le quali lo scostamento è superiore al 20% sono classificati come non attendibili. In tal caso i comuni possono dimostrare la congruità dei dati forniti, sulla base dei situazioni particolari, mentre gli altri enti locali dovranno provvedere alla revisione del certificato e, pertanto, della stima del mancato gettito indicato ai fini dell'Ici. Per poter effettuare tale controllo i comuni debbono, per la Corte dei conti, fornire, sempre per il triennio 2006/2008, il numero delle abitazioni principali ed assimilate, l'aliquota applicabile, l'importo della detrazione per la prima casa ed infine la quantificazione del gettito, al netto delle detrazioni consentite. Per tali attività i comuni possono far riferimento alle attestazioni dell'Agenzia del territorio e dell'Agenzia delle entrate.
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