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Collegate, doppia prova per le Cfc
Di di Alessandro Felicioni
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Non basta l'effettiva attività svolta dalla stabile organizzazione localizzata in paradisi fiscali per scardinare la normativa sulle collegate estere; se anche la casa madre collegata è localizzata in territori black list l'esimente deve essere dimostrata anche per quest'ultima; peraltro la clausola che impone la distribuzione degli utili a fine periodo non è idonea a garantire che dalla localizzazione della società non si consegua l'effetto di dirottare i redditi in paradisi fiscali; queste le due conclusioni con le quali l'Agenzia delle entrate (risoluzione 187 di ieri) ha rigettato un'istanza di interpello proposta da una società italiana socia al 33,3% (collegamento) di una società localizzata a Cipro impegnata in attività svolte negli Emirati Arabi per mezzo di una stabile organizzazione.In sostanza l'istante, impegnato nel settore delle costruzioni, partecipa a una joint venture con altri due partner stranieri per ottenere il subappalto della realizzazione di un sistema di metropolitana leggera nel distretto di
Dubai. Tuttavia, poiché la legislazione degli emirati arabi non consente a soggetti non residenti di detenere più del 49% delle azioni di una società residente, l'istante e le due consorziate non hanno potuto costituire direttamente una società a Dubai. Le medesime società, pertanto, hanno deciso di costituire una società avente sede legale a Cipro, alla quale è stato assegnato il contratto di subappalto per lo svolgimento dell'opera.La corposa documentazione prodotta dalla società italiana dimostra, incontrovertibilmente, che la stabile organizzazione localizzata a Dubai svolge una effettiva attività avendo a disposizione uffici idonei alla concreta realizzazione delle opere, sia dal punto di vista logistico-gestionale sia da quello operativo. La casa madre di Cipro, invece, svolgerebbe un'attività di coordinamento e controllo della branch tale da configurare autonoma attività commerciale ai sensi dell'articolo 2195 c.c. Peraltro, a detta della società sarebbe anche applicabile l'esimente di cui alla lettera b) del comma 5 dell'articolo 168, quella che permette la disapplicazione del regime di trasparenza se dalla localizzazione non consegue l'effetto di non assoggettare a tassazione i redditi ivi prodotti; ciò perché da un lato la costituzione della casa madre a Cipro è stata imposta dalla legislazione degli emirati arabi e dall'altro la clausola che impone la distribuzione dei dividendi a fine anno assicura che gli utili ritornino comunque in Italia per essere ivi tassati.Secondo l'Agenzia, però, da un lato la documentazione nulla dice in ordine all'attività commerciale svolta dalla casa madre di Cipro, ma si concentra solo sulla branch araba. Siccome anche Cipro fa parte della black list occorrerebbe dimostrare anche l'effettività dell'attività svolta da tale società. Quanto poi alla lettera b) del comma 5 dell'articolo 167 anch'essa risulta, a detta dell'Agenzia, inapplicabile. In particozlare la società aveva richiamato la risoluzione n. 63 del 2007 con la quale era stata concessa tale esimente nella considerazione che l'utile prodotto doveva essere distribuito obbligatoriamente in applicazione di una clausola statutaria. L'Agenzia però ha distinto le due fattispecie, sottolineando come nel caso richiamato, diverso da quello in esame, la natura non elusiva dell'operazione era garantita da una società interposta localizzata in un territorio a fiscalità ordinaria, con conseguente tassazione degli utili reintrodotti in Italia.
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