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Sabato 7 Giugno 2008, 0:00

Consorziati, ok al bonus

Di di Andrea Bongi

Italia Oggi

La partecipazione di due società al medesimo consorzio non è di ostacolo alla fruizione del bonus aggregazioni. Questa la precisazione della risoluzione n. 230/e diffusa ieri dall'Agenzia delle entrate in risposta a un interpello formulato ai fini dell'ottenimento dei benefici fiscali concessi dalla legge finanziaria 2007 a favore delle aggregazioni aziendali.Poiché fra i vari requisiti previsti dalla norma per l'ottenimento del beneficio fiscale consistente nel riconoscimento gratuito, nel limite massimo di 5 milioni di euro, del disavanzo da concambio prodotto a seguito di operazioni di fusione, scissione o conferimento, vi è anche la necessità della non sussistenza di vincoli partecipativi fra le società che si aggregano, la partecipazione di entrambe le società al medesimo ente consortile lasciava aperto qualche dubbio circa la possibilità di ottenere tale

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bonus.
In realtà, si legge nel testo della risoluzione, la partecipazione delle due società al consorzio non può essere considerata una causa ostativa al beneficio fiscale in quanto non fa venire meno il requisito dell'indipendenza espressamente previsto dalla norma. Tra i due soggetti istanti e che intendono aggregarsi tramite un'operazione di fusione non esiste alcun vincolo partecipativo che possa essere ricondotto alla partecipazione comune al medesimo consorzio. Da tale partecipazione comune deriva unicamente un rapporto di natura contrattuale essendo entrambe parte di una più ampia compagine consortile.Interessante anche il risvolto pratico-operativo affrontato nella risoluzione. Le società istanti infatti operano nel settore delle pulizie civili e industriali e il consorzio al quale entrambe partecipano è un consorzio di natura commerciale che si pone quale interfaccia fra i consorziati stessi e i terzi e che può anche assumere obbligazioni per conto degli stessi consorziati. L'operazione di aggregazione tramite fusione che le due società intendono porre in essere e per la quale chiedono il riconoscimento del bonus aggregazioni non può dunque essere considerata come una mera formalizzazione di una situazione già di fatto esistente. Le due società infatti, pur appartenendo allo stesso consorzio, svolgono la propria attività all'interno delle rispettive aziende in maniera del tutto autonoma l'una dall'altra unicamente demandano al consorzio stesso la fase commerciale della loro attività.La soluzione scelta dalle Entrate appare conforme allo spirito che conduce molte piccole e medie imprese italiane a partecipare all'interno di organismi di natura associativa quali i consorzi. Lo scopo di queste partecipazioni non è quello di creare un'aggregazione fra le imprese che si consorziano, bensì ottenere economie di scala e vantaggi usufruibili da ognuno dei singoli consorziati grazie alla partecipazione all'organismo consortile stesso.Naturalmente il via libera al riconoscimento del bonus fiscale alle due società che intendono fondersi è stato concesso anche grazie alla sussistenza, nel caso di specie, degli altri requisiti previsti dalla norma.Il bonus aggregazioni, infatti, per poter essere concesso è subordinato, oltre alla presentazione di un'istanza di interpello preventivo all'aggregazione stessa, a contemporanei e ininterrotti requisiti soggettivi, oggettivi, temporali e operativi. Infine, l'indipendenza: le imprese che partecipano all'aggregazione non devono appartenere allo stesso gruppo o essere legate da rapporti partecipativi.

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