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Sabato 7 Novembre 2009, 0:00
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Quindi senza alcun riconoscimento degli importi già versati sui rendimenti finanziari riferibili al capitale stesso. Ciò vale solo per gli importi accantonati prima del 2000 per i quali non si realizza mai una doppia tassazione nemmeno qualora il risultato finanziario sia stato assoggettato a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. Le modalità di esazione sono invece quelle della tassazione separata. In questi termini si esprime l'Agenzia delle entrate nella risoluzione n. 275 del 5 novembre 2009. Con lo stesso documento di prassi viene precisato che i rendimenti finanziari che devono essere sottratti dalla base imponibile della prestazione previdenziale liquidata in capitale, sono solo quelli esclusi per espressa previsione normativa, vale a dire quelli corrispondenti al montante maturato dal 1° gennaio Il caso. Un'associazione espone che alcuni iscritti alle forme pensionistiche complementari a essa associate richiedono, in sede di erogazione della prestazione in capitale, di non assoggettare ad imposta la parte corrispondente ai rendimenti finanziari maturati fino al 31 dicembre 2000 e già assoggettati a ritenute alla fonte a titolo d'imposta. A parere degli stessi iscritti, l'assoggettamento ad imposta dell'intera somma liquidata in sede di erogazione della prestazione determinerebbe una doppia imposizione per la parte corrispondente ai rendimenti finanziari. Questi sarebbero assoggettati dapprima alle ritenute alla fonte a titolo d'imposta e, successivamente, in quanto compresi nella prestazione erogata, sarebbero tassati in sede di erogazione della prestazione stessa. La soluzione. Le prestazioni previdenziali liquidate in forma capitale, inquadrabili alla data di vigenza del decreto legislativo n. 124 del 1993 tra «le altre indennità e somme», diverse dal Tfr e dalle indennità equipollenti, spettanti in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, sono soggette a tassazione separata con l'applicazione dell'aliquota applicata al Tfr. La base imponibile è determinata per queste somme, dall'ammontare netto della prestazione, individuato in base a quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 17 del Tuir (allora vigente). Il citato comma 2 stabilisce che «l'ammontare netto è costituito dall'importo dell'indennità che eccede quello complessivo dei contributi versati dal lavoratore sempreché l'importo dei contributi a carico del lavoratore non ecceda il 4% dell'importo annuo in denaro o in natura, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, percepito in dipendenza del rapporto di lavoro». La tassazione dell'intera somma liquidata in capitale (al netto dei soli contributi previsti espressamente dalle norme), peraltro, non realizza una doppia tassazione, vietata dal vigente articolo 163 del Tuir (ex articolo 127) che dispone che «la stessa imposta non può essere applicata più volte in dipendenza dello stesso presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi». In proposito occorre considerare che l'investimento in quote di fondi comuni o in altro tipo di investimento di natura finanziaria delle risorse raccolte dal fondo pensione viene effettuato dal fondo stesso a titolo di provvista, ossia quale impiego delle contribuzioni ricevute dai partecipanti. Ciò comporta che la titolarità delle suddette quote e dei loro frutti è esclusivamente del fondo pensione che ne ha la disponibilità per assolvere all'obbligo giuridico di corrispondere agli aventi diritto la prestazione pensionistica complementare. In tale configurazione, l'imposta sostitutiva del 12,50% è applicata sui redditi di capitale in capo al fondo comune di investimento ma la stessa imposta non ha nessun effetto nei confronti degli iscritti al fondo di previdenza in relazione alla prestazione a essi spettante.
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