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Mercoledì 8 Luglio 2009, 0:00
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A tal fine si deve utilizzare il modello TR, nell'ultima versione approvata dall'Agenzia delle entrate il 19 marzo 2009, da trasmettere esclusivamente per via telematica. Come già osservato (ItaliaOggi del 1° luglio scorso), questo appuntamento non è interessato dalle novità in materia di compensazione introdotte dal dl 78/2009, che scatteranno infatti solo nel 2010, anche per quanto riguarda i crediti Chi può presentare l'istanza. Ai sensi della disposizione prima richiamata, possono chiedere il rimborso del credito del secondo trimestre, purché di importo superiore a 2.582,28 euro, oppure effettuare la compensazione, i seguenti soggetti: a) contribuenti che hanno effettuato operazioni soggette a Iva la cui aliquota media, aumentata del 10%, risulta inferiore all'aliquota media degli acquisti e delle importazioni. Nella determinazione dell'aliquota media, da calcolare fino alla seconda cifra decimale, non si tiene conto delle operazioni relative ai beni ammortizzabili, mentre si tiene conto delle operazioni interne sottoposte al meccanismo del «reverse charge», che ai fini in esame si considerano imponibili a aliquota zero; b) contribuenti che hanno effettuato operazioni non imponibili (cessioni all'esportazione, cessioni intracomunitarie ecc.) per ammontare superiore al 25% di tutte le operazioni effettuate; c) contribuenti che hanno effettuato acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per importo superiore a due terzi dell'ammontare complessivo di tutti gli acquisti e le importazioni di beni e servizi imponibili. In questo caso è rimborsabile/compensabile solo l'eccedenza a credito riferita agli acquisti e alle importazioni di beni ammortizzabili. Si ricorda che non è possibile computare, tra i beni ammortizzabili, i canoni di leasing di beni strumentali; d) i soggetti non residenti che si sono identificati in Italia direttamente ai sensi dell'art. 35-ter del dpr 633/72 oppure mediante rappresentante fiscale. L'imposta rimborsabile o compensabile è costituita dall'eccedenza detraibile maturata nel trimestre; non si tiene conto, dunque, dell'eventuale credito del periodo precedente. L'esecuzione del rimborso è subordinata alla prestazione di garanzia, fatti salvi alcuni casi di esonero previsti dalla legge. Non deve presentare la garanzia chi opta per la compensazione, ammessa entro il limite massimo di 516.456,90 euro per ciascun anno solare, elevato a 1 milione di euro per i subappaltatori in edilizia che nell'anno precedente hanno realizzato un volume d'affari costituito per almeno l'80% da prestazioni in subappalto sottoposte al «reverse charge”». Va ricordato che, ai fini della predetta soglia, si tiene conto sia dei crediti compensati nel modello F24 (Xetra: A0F5WM - notizie) che dei rimborsi erogati direttamente dall'agente della riscossione; non si tiene conto invece dei rimborsi erogati su disposizione dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate, tra cui i rimborsi infrannuali. La compensazione è consentita sino dal primo giorno del periodo successivo, ossia dal 1° luglio 2009; i vincoli introdotti dal dl 78/2009, come confermato dall'Agenzia delle entrate nel comunicato stampa del 2 luglio scorso, avranno effetto dal 2010. Creditori privilegiati. In base ai decreti ministeriali emanati ai sensi del nono comma dell'art. 38-bis, alcune categorie di contribuenti hanno diritto a ottenere i rimborsi Iva in via prioritaria, entro tre mesi dalla richiesta, a condizione che: - esercitino l'attività da almeno tre anni; - l'eccedenza detraibile richiesta a rimborso sia almeno pari a 10.000 euro in caso di rimborso annuale, ovvero a 3.000 euro in caso di rimborso trimestrale; - l'eccedenza detraibile richiesta a rimborso sia almeno pari al 10% dell'importo complessivo dell'imposta assolta sugli acquisti e sulle importazioni effettuati nel periodo (anno o trimestre) cui si riferisce la richiesta. Le categorie di contribuenti che sino a oggi sono stati ammessi alla «corsia preferenziale» sono le seguenti: - soggetti che effettuano prevalentemente subappalti in edilizia sottoposti al regime del «reverse charge»; - gli operatori economici titolari del codice di classificazione Atecofin 37.10.1, recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici (codice 38.32.10 della nuova tabella Ateco 2007); - gli operatori economici titolari del codice di classificazione Atecofin 27.43.0, produzione di zinco, piombo e stagno e semilavorati (codice 24.43.00 della nuova tabella); - le imprese operanti nel settore della produzione di alluminio e semilavorati, titolari del codice di attività Atecofin 27.42.0 (24.42.00 della nuova tabella).
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