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Giovedì 8 Ottobre 2009, 0:00
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Pertanto, non solo è annullabile l'atto di citazione in giudizio, ma anche l'invito a dedurre, vale a dire il primo atto istruttorio con cui l'organo requirente della Corte intende fare chiarezza sul presunto danno erariale. Inoltre, nel caso in cui la sentenza è stata già depositata, il «giudice competente» che la legge indica quale organo cui può essere fatta valere l'azione di nullità, non è certo quello che ha già pronunciato la predetta sentenza. Con una serie di recentissime ordinanze, la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Lazio si è trovata, per la prima volta sul panorama giurisprudenziale italiano, a dover affrontare gli effetti che scaturiscono dall'entrata in vigore delle disposizioni sopra richiamate, meglio note come lodo Bernardo (dal nome del deputato che presentò l'emendamento in tal senso al decreto legge anticrisi). La norma. Come si ricorderà, nel corso dell'iter parlamentare di conversione in legge del decreto anticrisi, il legislatore ha approvato la norma contenuta all'articolo 17 comma 30-ter (poi ulteriormente modificata), secondo cui le procure della Corte dei conti possono iniziare l'attività istruttoria ai fini dell'esercizio dell'azione di danno erariale «a fronte di specifica e concreta notizia di danno». Il testo della disposizione prevede, altresì, che qualunque atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione delle richiamate disposizioni, tranne che non sia già stata pronunciata sentenza, anche non definitiva, alla data di entrata in vigore della legge di conversione (5 agosto 2009), è nullo e la relativa nullità «può essere fatta valere in ogni momento innanzi la competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti, nel termine perentorio di trenta giorni». Atti annullabili e danno concreto. Dalla lettura del testo richiamato, pertanto, il legislatore ha messo in evidenza la volontà di sanzionare con la nullità «qualunque atto istruttorio». Ci si è pertanto posto il problema (ordinanza sezione Lazio n. 426/2009), a seguito di precisa richiesta di nullità, se questa coinvolgesse non soltanto l'atto di citazione in giudizio, ma anche l'invito a dedurre, cioè l'atto che il procuratore regionale notifica al soggetto convenuto per esporre e fornire chiarimenti in merito all'oggetto del fascicolo istruttorio. Il collegio laziale della Corte non ha avuto dubbi. Con l'ampia formula che il legislatore ha utilizzato è «chiara la sua volontà di sanzionare sia l'invito a dedurre che l'eventuale e conseguente atto di citazione in giudizio». Quanto alla «fonte» che costituito la premessa dell'attività istruttoria intrapresa, il documento esaminato nell'ordinanza in esame (un esposto inviato da un'organizzazione sindacale), a parere del collegio, non formula denunce specifiche e concrete, bensì fornisce solo chiarimenti ed informazioni. Tale esposto, peraltro, avrebbe ben potuto dare corso all'attività istituzionale di controllo della Corte dei conti che, però, spetta ad altro organo e non alla procura a cui è demandato di promuovere i giudizi di responsabilità, «soltanto a fronte e nel presupposto di fattispecie concrete e specifiche». Giudice competente. Ma se la sentenza è già stata pronunciata, è possibile eccepire la nullità degli atti istruttori e, soprattutto chi è il giudice competente? È questo il caso che lo stesso collegio della magistratura contabile laziale ha affrontato nell'ordinanza n. 421/2009. Prima di affrontare il merito della questione, deve porsi il problema degli effetti che una eventuale pronuncia di nullità degli atti istruttori e processuali che hanno introdotto il giudizio avrebbe sulla sentenza che intanto è stata pronunciata e pubblicata mediante deposito. Secondo il collegio, l'effetto sarebbe «l'eliminazione del complesso di atti sui quali la pronuncia del giudice è stata basata e quindi la sentenza perderebbe il proprio fondamento». Infatti, è evidente che, dichiarato nullo tutto ciò che precede il giudizio, la sentenza non potrebbe fare più riferimento ad una realtà, conseguentemente non avrebbe più fondamento e, quindi, sarebbe soggetta «alla rimozione dal mondo giuridico». D'altra parte, se così non fosse, la stessa azione di nullità, nel caso in esame, sarebbe inutile. Ci si deve porre dunque il problema della possibilità che la sentenza pronunciata sia sostanzialmente «caducata» dal giudice di primo grado nell'esercizio del potere di giudicare sulla validità dell'istruttoria compiuta dal pubblico ministero e posta alla base della sentenza stessa. Ciò, anche perché la norma in argomento non prevede espressamente questo effetto e meno che mai attribuisce, allo stesso giudice, anche il potere di annullare la suddetta sentenza. È noto, infatti, che la sentenza, una volta pronunciata, diventa intangibile se non a mezzo dei modi previsti dalla legge, (cioè l'impugnazione). Sul punto, il collegio ha osservato che dal tenore letterale della norma «manca la previsione dell'effetto di nullità della sentenza emessa successivamente e manca l'attribuzione al giudice del potere di annullare la medesima». Anche se è vero, si legge nell'ordinanza dei magistrati della Corte, «che la pronuncia di una sentenza non definitiva avvenuta successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione (5 agosto 2009) non esclude l'azione di nullità, è altresì vero che la norma non indica il giudice nella sezione giurisdizionale regionale, cioè nel giudice di primo grado». Altrimenti non avrebbe precisato che deve trattarsi della sezione giurisdizionale «competente». Pertanto, il collegio, limitando la propria pronuncia a quanto di sua stretta competenza, ha statuito che l'istanza di nullità degli atti istruttori e processuali propedeutici a un giudizio di responsabilità amministrativa già definito, in primo grado, con una sentenza, «non può essere rivolta al giudice che ha pronunciato la sentenza stessa». |
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