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Giovedì 9 Luglio 2009, 0:00
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Il Consiglio nazionale forense, tramite parere (n. 17/2009), ha dato infatti mandato ai Consigli locali di esaminare nel dettaglio le domande di iscrizione nella sezione speciale dell'albo dedicata agli «avvocati stabiliti», verificando quale sia la consistenza del percorso formativo professionale del richiedente (si veda ItaliaOggi del 7 luglio scorso). E, in caso di mancato accoglimento della domanda, al professionista non resta che proporre impugnativa al Cnf e, in definitiva, alla Cassazione. Quindi, ben poche possibilità di ricorso. A rischio, tutti coloro che sceglieranno, per esempio, la famosa «via spagnola» per ottenere l'abilitazione, sfruttando il fatto che nel paese iberico l'esame da avvocato coincide con una semplice prova integrativa. Cosa che ha scatenato un vero e proprio business in rete, dove i soggetti che propongono un «pacchetto ad hoc», dai corsi di lingua alla pratica per ottenere l'equipollenza della laurea, stanno crescendo Il parere del Cnf Secondo le indicazioni del Cnf, i Consigli dell'ordine dovranno in pratica verificare se al titolo abilitativo acquisito all'estero, il professionista richiedente abbia sommato un periodo di esercizio professionale oppure no. Questo per accertare che la procedura di trasferimento da un paese all'altro non sia solo «burocratica», per approfittare delle disponibilità offerte dal diritto comunitario. A chiedere un parere specifico alla commissione consultiva del Cnf (competente a rispondere ai quesiti dei Consigli dell'ordine locali) sono stati per primi i Consigli dell'ordine di Vicenza e di Piacenza in merito agli effetti circa la iscrizione in Italia all'albo forense da parte di avvocati che abbiano acquisito il titolo di abilitazione in uno dei paesi dell'Unione europea. Rifacendosi alle motivazioni della sentenza della Corte di giustizia C- 311/06 (cosiddetta Cavallera), del 29 gennaio scorso, che «non è invocabile il diritto al riconoscimento dei diplomi di cui alla direttiva 89/48/Cee (oggi 2005/36), quando l'interessato non ha sostenuto nello stato di rilascio del titolo alcun esame né ha acquisito alcuna esperienza professionale», il Cnf ha suggerito ai Consigli dell'ordine di esaminare nel dettaglio le domande di iscrizione (valida per tre anni) nella sezione speciale dell'albo dedicata agli avvocati stabiliti. Per accedere a essa, ricorda il parere, secondo la giurisprudenza comunitaria, «è necessario possedere una qualificazione professionale che sia effettiva e non solo formale». I percorsi per il riconoscimento del titolo Attualmente il riconoscimento di qualifiche professionali acquisite all'estero in ambito comunitario, è regolato dalla direttiva 2005/36/CE, recepita dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206. Prima di tale data vigeva la normativa di cui alla direttiva 89/48/CEE, attuata in Italia con il dlgs 27 gennaio 1992, n. 115, oggi abrogato. Secondo il Cnf può però «ritenersi che i principi enunciati dal giudice comunitario a proposito della direttiva 89/48, applicabile ai fatti di causa, possano ritenersi vincolanti anche per l'esame di fattispecie concrete che ricadano sotto l'applicazione della successiva direttiva 2005/36». In tale contesto è prevista espressamente la possibilità di prescrivere all'interessato il sostenimento di una prova attitudinale, «onde verificare e dunque garantire che egli sia in grado di svolgere la professione nell'ambito dell'ordinamento del paese di stabilimento». Dalla prova attitudinale possono essere dispensati coloro che dimostrino l'avvenuto esercizio, effettivo e regolare, della professione forense con il titolo di origine, a seguito di iscrizione nella sezione speciale dell'albo. Coloro che siano in possesso di un titolo di abilitazione professionale conseguito in altro paese comunitario possono svolgere attività professionale in Italia a titolo permanente con il titolo professionale d'origine, tramite l'iscrizione nella sezione speciale annessa all'albo dedicata agli «avvocati stabiliti», come previsto dall'art. 6 del dlgs 2 febbraio 2001, n. 96. Vi è, poi, la possibilità di ottenere l'iscrizione con il titolo professionale nazionale (nel caso di specie quello di «avvocato»), fruendo della procedura di «integrazione» prevista dagli artt. 12 e segg. del citato dlgs 96/2001. Entrambi i percorsi per giungere al conseguimento del titolo italiano di «avvocato» (stabilimento per tre anni e successiva integrazione, oppure procedura di riconoscimento del titolo) presuppongono il possesso di un titolo straniero che validamente rappresenti il possesso di una qualificazione professionale di livello equiparato a quella nazionale. Come opporsi alla decisione dell'ordine Nel caso in cui il Consiglio dell'ordine non ritenga di accogliere la domanda di iscrizione, esso deve convocare l'interessato per la sua audizione e assegnargli un termine non inferiore a dieci giorni per la presentazione delle sue deduzioni. Se il Consiglio delibera di respingere la domanda, il professionista può proporre impugnativa al Consiglio nazionale forense entro 20 giorni dalla notifica del provvedimento di diniego d'iscrizione. In questo procedimento il soggetto che impugna deve essere necessariamente assistito da un avvocato. A sua volta, avverso la decisione del Consiglio nazionale forense è ammesso ricorso per Cassazione che deve essere proposto entro 30 giorni dalla notifica della decisione. La via spagnola Ottenere l'abilitazione da avvocato in Spagna è diventato ormai un vero e proprio business. In internet si stanno ormai moltiplicando le società che si propongono di seguire passo passo gli aspiranti legali. A partire dal corso di lingua spagnola specifico sul linguaggio forense. La seconda fase riguarda poi lo studio delle materie previste dall'esame integrativo da sostenere presso una delle università spagnole. Superato l'esame e ottenuta l'omologazione della laurea, avviene l'iscrizione al collegio degli avvocati in Spagna. Ultimo passaggio, l'iscrizione all'albo italiano come avvocato stabilito e, dopo tre anni di esercizio della professione, l'integrazione nell'albo come avvocato a tutti gli effetti.
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