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Mercoledì 9 Settembre 2009, 0:00
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Eventuali documenti fiscali rilasciati per le suddette operazioni non dovranno evidenziare l'Iva; unica eccezione riguarda le operazioni effettuate dall'esercente direttamente da utilizzatori dei servizi che rivestono la qualifica di soggetto passivo dell'Iva, che potranno essere fatturate. Anche sui compensi corrisposti ai rivenditori l'Iva è assorbita nel regime monofase, eccetto che per i trasporti esenti dall'imposta, i cui compensi d'intermediazione devono essere autofatturati dall'esercente con l'applicazione del tributo. È quanto emerge dal decreto ministeriale 30 luglio 2009, emanato in relazione alle modifiche apportate all'art. 74, lett. e) del dpr 633/72 dal dl 185/2008. Il decreto, che abroga la precedente disciplina in materia di rivendita dei documenti di viaggio recata dal dm 5/5/1980, è stato pubblicato nella G.U. n. 208 dell'8/9/2009 e troverà applicazione a partire dal 1° ottobre prossimo. Debitori dell'Iva Conformemente alla previsione di legge, l'art. 1 del decreto stabilisce che l'Iva dovuta per la vendita di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone, nonché di documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari, è assolta dall'esercente l'attività di trasporto o di gestione dell'autoparcheggio, sulla base del prezzo al pubblico, con le modalità dettate dal decreto. Nei documenti eventualmente rilasciati per la vendita, l'imposta non può essere evidenziata separatamente, salvo che per le operazioni effettuate dall'esercente direttamente nei confronti di soggetti passivi utilizzatori del servizio, caso in cui è ammesso il rilascio della fattura entro 90 giorni dalla richiesta. Adempimenti Modalità e termini degli adempimenti contabili sono definiti dall'art. 2, che precisa che l'esercente deve annotare nel registro di cui all'art. 24 della legge Iva, entro il giorno 15 del mese successivo, l'ammontare globale dei corrispettivi relativi al mese anteriore e con riferimento a tale mese. Inoltre, entro il primo giorno non festivo del mese successivo, l'esercente deve annotare anche l'ammontare complessivo degli altri corrispettivi riscossi con modalità informatizzate o similari. Per i compensi riconosciuti a terzi per le operazioni di rivendita dei titoli, l'Iva è assolta unitariamente dall'esercente, per cui nessun obbligo fa capo ai rivenditori. Fa eccezione, come si diceva, il trasporto pubblico urbano esente, i cui compensi di intermediazione dovranno essere assoggettati all'Iva da parte dell'esercente stesso mediante emissione di fattura, da inviare in copia all'intermediario. Il decreto apporta infine alcune modifiche al biglietto di trasporto di cui al dm 30/6/1992. |
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