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Martedì 10 Giugno 2008, 0:00
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A patto, però, che le ordinanze risultino emanate in attuazione della legge 124 del 1999. E' questo il principio affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza 167/2008 depositata il 19 maggio scorso.Tutti in graduatoria se abilitati. La Consulta ha affermato che il legislatore, quando introduce nell'ordinamento norme speciali, deve avere cura di non fare "figli e figliastri". Fermo restando, però, che la normativa inerente le sessioni riservate d'esame di idoneità o abilitazione all'insegnamento ha carattere eccezionale e di favore. E quindi le singole disposizioni non possono essere estese al di là dei casi espressamente previsti, a meno che le esclusioni che ne conseguono siano prive di giustificazioni e perciò irragionevoli. Il servizio vale lo stesso.Il caso riguardava due docenti precarie di scuola elementare che si erano abilitate fruendo di una sessione riservata precedente a quella a cui faceva riferimento la norma incostituzionale. Ma nel frattempo avevano maturato i 360 giorni di servizio previsti per maturare il diritto all'inserimento in graduatorie dei docenti che, invece, si erano abilitati fruendo di una sessione riservata successiva. In buona sostanza, dunque, la differenza tra le ricorrenti e gli altri soggetti abilitati, non stava nel fatto che non avessero maturato il servizio nei tempi richiesti, quanto, invece, nell'essersi abilitate in tempi diversi. Sicchè, chi si era abilitato dopo, per effetto della norma incostituzionale, aveva potuto essere incluso nelle graduatorie. Chi, invece si era abilitato prima, pur avendo maturato il servizio, era rimasto fuori.No alle disparità. Insomma, l'ordinanza con la quale era stata indetta la sessione riservata, alla quale avevano partecipato le ricorrenti, risultava attuativa della legge 124 esattamente come quella che aveva consentito l'inclusione tardiva de nelle graduatorie agli altri soggetti. E quindi il giudice delle leggi ha affermato che: "La rilevata unitarietà di tale disciplina" si legge nella sentenza "rende palesemente irragionevole la scelta del legislatore di assoggettare a trattamenti differenziati soggetti che, pur in possesso dei medesimi requisiti, si diversificherebbero esclusivamente per il dato formale di aver partecipato a procedure concorsuali attivate con ordinanze ministeriali differenti ma fondate su un unico contesto normativo di riferimento". La norma illegittima. Di qui l'illegittimità del comma 7-bis del decreto legge 97/2004, nella parte in cui non prevede l'applicazione del beneficio dell'ulteriore proroga del termine per la maturazione del requisito sulla durata del servizio prestato anche a coloro i quali siano stati ammessi con riserva, superandone l'esame finale, ai concorsi banditi con le ordinanze ministeriali 15 giugno 1999, n. 153, e 7 febbraio 2000, n. 33, emanate in attuazione della legge 3 maggio 1999, n. 124. Scopri l'archivio di Italia Oggi dal 1993 ad oggi |
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