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Mercoledì 10 Giugno 2009, 0:00
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Analoga conclusione deve essere raggiunta con riferimento a quei soggetti che, seppure esclusi dallo strumento in termini di accertamento, sono compresi in un settore di attività per il quale gli studi sono operanti. Questo, naturalmente, se il provvedimento di proroga ricalcherà quanto già sperimentato nel corso del 2007. Il precedente normativo. Nel 2007, in relazione agli adempimenti per il periodo di imposta 2006, il dpcm del 14 giugno intervenne a disciplinare una proroga dei versamenti di imposta sino al 9 luglio senza alcuna maggiorazione e dal 10 luglio all'8 agosto 2007 con la maggiorazione dello 0,4 per cento a titolo di interesse corrispettivo. Nel provvedimento si faceva riferimento e si identificavano i soggetti ammessi alla proroga in quei contribuenti che esercitano attività economiche per le quali risultavano elaborati gli studi di settore e che, ovviamente, dichiaravano ricavi compresi nell'ambito di applicazione del relativo studio. Pertanto, la formulazione del provvedimento di proroga appariva estremamente ampia. La situazione del 2009 Da diversi giorni appare alle viste l'adozione di un provvedimento che, nella sostanza, dovrebbe ricalcare il precedente del 2007. Ciò in ragione del fatto che, in concreto, gli strumenti operativi afferenti gli studi di settore sono arrivati a ridosso della scadenza di versamento originaria, cioè quella del 16 giugno non consentendo una piena valutazione delle risultanze di Gerico. Peraltro, si dovrà verificare con esattezza quale sia l'impatto sul programma degli studi di settore dei correttivi che sono stati introdotti di cui si conosce comunque il funzionamento e la ricaduta in termini dell'ammontare di ricavi che sono ritenuti congrui. Laddove dovesse giungere la proroga si dovrà individuare, ovviamente, in prima battuta, la data entro la quale procedere ai versamenti di imposta senza che gli stessi siano gravati della maggiorazione dello 0,4 per cento oltre, evidentemente, ad identificare il lasso temporale dei 30 giorni successivi entro i quali invece la maggiorazione in questione si rende applicabile. Nonostante non vi sia nulla di ufficiale, al momento, da un punto di vista pratico sono già molte le questioni che vengono sollevate in attesa della proroga se la stessa arriverà realmente. La prima questione riguarda le vicende dei soci delle società di persone e delle società trasparenti di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi che partecipano in società interessate dagli studi di settore. Sul punto, il dpcm del 14 giugno 2007 era chiarissimo nel senso che era espressamente disposta la proroga degli adempimenti tributari anche a favore dei soci sulla base del logico presupposto che, se la società partecipata non è in grado di determinare i ricavi desumibili da Gerico e conseguentemente il reddito da attribuire per trasparenza dei soci, non avrebbe senso lasciare fermi i termini di versamento in capo ai soci stessi. L'altra problematica che viene spesso sollevata riguarda quei soggetti che, di fatto, devono valutare l'esistenza di cause di esclusione dagli stessi per una delle ipotesi disciplinate. Laddove la proroga dovesse giungere e il provvedimento dovesse ricalcare nei suoi contenuti quanto già previsto nel corso del 2007, si deve ritenere che anche tali soggetti rientrino nella facoltà di effettuare i versamenti di imposta nei termini più ampi anche se gli stessi, come detto, non sono interessati in concreto dagli studi. Il dpcm, infatti, disciplinava la proroga dei termini con riferimento ai soggetti che esercitano attività economiche per le quali risultavano elaborati gli studi senza alcuna particolare specificazione in merito al fatto che gli stessi dovessero in concreto operare ai fini, ad esempio, dell'attività di accertamento. Inoltre, in via interpretativa, l'amministrazione finanziaria aveva chiarito con la risoluzione n. 173 del 2007 che la proroga in questione riguardava anche il termine di versamento dei contributi previdenziali in quanto correlato, in termini di scadenza, con il versamento delle somme dovute per il saldo di imposta 2006.
Come accennato, l'incognita è rappresentata dalla data entro la quale, eventualmente, poter effettuare i pagamenti senza la maggiorazione dello 0,4 per cento, che, inizialmente, era stata ipotizzata al 16 luglio 2009. Laddove, dunque, dovesse in concreto giungere il provvedimento che consente lo slittamento degli adempimenti di pagamento, tale provvedimento avrà una ricaduta anche su altri eventuali adempimenti che in concreto non sono incisi in alcun modo dalla applicazione Gerico. Si pensi, ad esempio, ad una possibile ulteriore valutazione in merito alla opportunità o meno di effettuare la rivalutazione degli immobili di impresa anche alla luce dei recenti chiarimenti forniti dall'amministrazione finanziaria e che, in qualche caso, devono essere ancora ponderati nei suoi aspetti di carattere pratico quale l'ipotesi della suddivisione del maggior valore tra il costruito ed il terreno sul quale insiste l'immobile.
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