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Venerdì 10 Luglio 2009, 0:00
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Sono queste le principali novità del pacchetto sicurezza, approvato definitivamente dal senato nella scorsa settimana, che producono conseguenze sulla attività degli enti locali. In tema di scioglimento dei consigli comunali e provinciali per sospetto di infiltrazioni mafiose, il provvedimento voluto dal ministro dell'interno Roberto Maroni, riscrive le condizioni che determinano la irrogazione di questa sanzione: per potere arrivare a questo risultato occorrono «concreti, univoci e rilevanti elementi». In tal modo, riprendendo sostanzialmente le indicazioni che il ministero dell'interno si era già dato, si delimitano gli ambiti entro cui è possibile adottare questo provvedimento. Viene previsto che, di norma, il procedimento si avvii con la nomina di una commissione di accesso, cui è assegnato il compito di verificare la situazione effettiva. Sulla base di tale attività il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con il procuratore della repubblica, avanza una specifica proposta, anche tenendo conto delle eventuali risultanze di procedimenti penali in corso. Ulteriori novità sono costituite dalla fissazione di un termine entro cui il provvedimento deve essere adottato e dall'obbligo di concludere il procedimento con un atti specifico. Con lo scioglimento si determina la cessazione dalla carica del sindaco, degli assessori, dei consiglieri e di «ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte, anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti». Anche se il provvedimento non viene adottato, se sono emersi elementi sulla responsabilità di segretari, direttori generali e dipendenti, viene disposto «ogni provvedimento utile a far cessare immediatamente il pregiudizio in atto e ricondurre alla normalità la vita amministrativa dell'ente, ivi inclusa la sospensione dall'impiego del dipendente, ovvero la sua destinazione ad altro ufficio o altra mansione con obbligo di avvio del procedimento disciplinare da parte dell'autorità competente». Si stabilisce che gli incarichi dirigenziali, di revisore dei conti e di co.co.co. sono risolti di diritto e possono essere confermati dalla commissione straordinaria entro 45 giorni. Si stabilisce che lo scioglimento duri da 12 a 18 mesi, prorogabili fino ad un massimo di 24 e che le elezioni possono essere svolte anche in uno specifico e straordinario turno elettorale autunnale. L'ultima novità è che gli amministratori responsabili dello scioglimento non possono essere candidati, nella stessa regione, nel primo turno elettorale successivo «qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo»; a questo fine il ministero invia una specifica relazione al tribunale competente per territorio. Sempre in tema di lotta alla mafia si stabilisce che il prefetto possa disporre accertamenti ed accessi alle imprese che eseguono lavori pubblici: la disposizione formalizza una prassi che è diffusa attraverso i protocolli per la legalità stipulati in molte province tra prefetto, amministratori locali e associazioni degli imprenditori. Inoltre sono esclusi dalle gare gli imprenditori che non denunciano il racket. Tale circostanza deve essere tratta dagli indizi in base ai quali viene richiesto il rinvio a giudizio. Questa sanzione non si applica né nei casi in cui i fatti siano stati commessi per legittima difesa, nell'adempimento di un dovere o per stato di necessità né nei casi di aziende sequestrate. L'ultima novità in tema di lotta alla mafia è la assegnazione al prefetto del compito di assegnazione degli immobili confiscati alle organizzazioni mafiose. Si stabilisce che i comuni dovranno accertare le condizioni igienico sanitarie degli alloggi nel corso delle procedure di verifica delle domande di residenza. Tale informazione si aggiunge a quelle già richiesta dell'accertamento «di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite». Viene inoltre istituito il registro nazionale delle persone senza fissa dimora. Viene prevista la cancellazione dalla anagrafe dello straniero a seguito di sua irreperibilità una volta che siano trascorsi sei mesi, e non più un anno come oggi. Infine si stabiliscono una serie di misure per il contrasto del degrado. Viene previsto che le sanzioni adottate dagli enti locali per coloro che insozzino le pubbliche vie non possa essere inferiore a 500 euro e che, in capo a coloro che insozzino le strade «gettando rifiuti od oggetti dai veicoli in movimento o in sosta» sia irrogata una sanzione compresa tra 500 e 1.000 euro. I sindaci, per le strade urbane, ed il prefetto, per quelle extraurbane, «possono ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti del suolo pubblico. I sindaci possono avvalersi delle associazioni di volontariato per «segnalare alle forze di polizia dello Stato o locali eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale». Le associazioni sono iscritte a uno specifico registro tenuto dal prefetto. Il sindaco, in modo prioritario, si avvale delle associazioni tra ex componenti forze di polizia; le altre possono essere iscritte in tali elenchi, ma solo se non sono destinatarie di trasferimenti di risorse pubbliche.
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