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Sabato 10 Ottobre 2009, 0:00

Porte aperte alla sanatoria a chi ha usato il regime dei minimi

Di Maurizio Tozzi

Italia Oggi

Le annualità chiuse con lo scudo

Quali sono le annualità definibili grazie allo scudo fiscale?
Lo scudo fiscale, secondo quanto chiarito nella bozza di circolare dell'amministrazione finanziaria, esplica efficacia nei confronti di tutte le annualità ancora accertabili, incluso l'anno 2008. Da ciò consegue che nella maggioranza dei casi, gli anni oggetto di definizione iniziano dal 2003, in caso di omessa presentazione della dichiarazione, ovvero dal 2004 se la dichiarazione è stata regolarmente

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presentata.
Si rammenta, comunque, che in virtù dei condoni fiscali di cui alla legge n. 289 del 2002, vi è la proroga di due anni per l'effettuazione degli accertamenti relativamente agli anni non condonati e pertanto potrebbero essere interessati anche il 2001 (omessa dichiarazione) ed il 2002. Infine, in considerazione di quanto previsto dal Dl 223/06, secondo cui i termini ordinari di accertamento, relativamente alle annualità ancora accertabili nell'anno 2006, si raddoppiano in presenza di fattispecie che possono originare l'obbligo di comunicazione riferita alla commissione di reati tributari, addirittura lo scudo fiscale potrebbe riguardare annualità molto lontane nel tempo, come per esempio il 2000 se il contribuente, pur in presenza di regolare dichiarazione, ha da un lato non condonato e dall'altro utilizzato delle fatture inesistenti.

Quando è possibile aderire allo scudo

La bozza della circolare dell'Agenzia delle Entrate modifica la presa di posizione precedente in ordine alla produzione, in caso di ispezioni, verifiche o accertamenti, dell'avvenuto scudo fiscale, stabilendo che essa debba avvenire subito all'inizio della verifica ovvero entro trenta giorni nel caso di diretta emanazione di avvisi di accertamento.

È obbligatorio attenersi a tale assunto?
La posizione dell'amministrazione finanziaria in merito alla evidenziazione agli organi di verifica o di accertamento dell'aver fruito dello scudo fiscale è certamente una delle novità di maggior rilievo sul fronte interpretativo rispetto al passato. Tale scelta, comunque, appare fortemente opinabile. In merito, si rammenta che non soltanto in occasione degli scudi fiscali precedenti, ma anche relativamente ai condoni fiscali di cui alla legge n. 289/02, nei relativi documenti di prassi l'amministrazione finanziaria ha avuto modo di chiarire che la produzione di tali documenti poteva avvenire in ogni fase dell'iter endoprocedimentale che conduce all'emanazione dell'accertamento, nonché in fase di ricorso. Orbene, se da un lato potrebbe apparire condivisibile l'idea dell'amministrazione finanziaria di evitare inutili dispendi di energia in presenza di un atto che nella sostanza sana le irregolarità del contribuente, seppur fino a concorrenza dell'importo emerso, dall'altro è evidente che una simile imposizione potrebbe ritorcersi contro il contribuente stesso, «indirizzando» verso specifici comportamenti i funzionari preposti al controllo. Non bisogna dimenticare, infatti, che nelle diverse indicazioni operative rese agli uffici periferici è sempre sottolineata la necessità che l'attività di controllo sia caratterizzata, tra l'altro, da un obiettivo di proficuità. Orbene, è lecito chiedersi se in presenza di uno scudo fiscale il comportamento futuro in sede di verifica sarà quello di soprassedere dal controllo ovvero, conoscendo gli elementi «difesi» dallo scudo e i relativi ammontari, si punterà verso rilievi «mirati», come per esempio la contestazione di ricavi per importi superiori a quelli scudati, oppure la contestazione di costi non inerenti.

Utilizzo dello scudo per Tremonti ter e società

I capitali rimpatriati possono essere liberamente utilizzati, come ad esempio per ricapitalizzare una società e successivamente acquisire beni agevolati con la tremonti-ter?
La risposta è affermativa. Una volta emersi, i capitali possono essere liberamente utilizzati. Deriva da ciò, però, che il contribuente perde la riservatezza in riferimento ai capitali dismessi definitivamente dai conti segretati. Peraltro, a fronte di specifiche richieste da parte del fisco in ordine all'origine di detti importi, come nel caso di finanziamenti in società da parte di soci che in base alle dichiarazioni prodotte hanno sempre percepito bassi redditi, giocoforza dovrà darsi evidenziazione dello scudo fiscale, con conseguente problema, per l'annualità oggetto di scudo, di potersi veder attivare un'attività di indagine in riferimento alla società, in virtù della nota giurisprudenza che si è sviluppata in riferimento alle società a ristretta base partecipativa. In sostanza, se i soci nel tempo hanno sempre dichiarato poco e la loro unica fonte reddituale deriva dalla partecipazione e/o attività nella società, se è vero che lo scudo salva da accertamenti nei confronti dei soci, è altrettanto vero che rappresenta un ulteriore elemento a comprova dell'eventuale antieconomicità dei risultati dichiarati dalla società, con conseguente rischio di accertamento.

Intestazione fittizia del coniuge

In diversi interventi della stampa specializzata si parla anche della possibilità di eseguire lo scudo fiscale in relazione ad attività possedute all'estero mediante interposta persona. Cosa serve al riguardo?
L'interposizione fittizia è stata da sempre ammessa da parte dell'amministrazione finanziaria come elemento soggettivo utile al fine di procedere direttamente all'emersione delle attività detenute all'estero per il tramite di terzi soggetti. Sul punto, purtroppo, non vi sono chiarimenti utili per delimitare con certezza l'ambito operativo e gli elementi relativi che servono per ritenere una detenzione avvenuta tramite interposta persona o comunque mediante un mero schermo societario. Infatti, se pure parte della dottrina aveva sottolineato come l'elemento discriminante dovesse essere l'interposizione fittizia del possesso, dovendosi invece escludere le casistiche di interposizione reale, ossia quando un soggetto operante detiene per conto di altri, ad esempio, partecipazioni, titoli etc, è da sottolineare che l'Agenzia delle Entrate non ha rimarcato tale distinzione, affrontando invece casistiche a mero titolo esemplificativo ed ammettendo allo scudo, ad esempio, le detenzioni per il tramite di società fiduciarie o di società «schermo». In ordine all'interposta persona, sul piano probatorio, per dimostrare realmente che le attività all'estero erano solo fittiziamente intestate a terzi, possono tornare utili, se lette nel senso opposto, le posizioni assunte nel tempo dall'amministrazione finanziaria e avallate dalla giurisprudenza in riferimento alle indagini finanziarie espletate sui conti di terzi e nello specifico di coniugi e figli. Per esempio, uno dei motivi principali assunti a dimostrazione di una intestazione fittizia del conto corrente in capo al familiare è stato da sempre l'evidenziazione che il soggetto familiare non era in grado di produrre i flussi finanziari presenti sul conto, in quanto fiscalmente a carico o comunque possessore di altri redditi facilmente tracciabili. Ragionando in senso inverso, il contribuente potrà tranquillamente procedere allo scudo fiscale del conto corrente intestato alla moglie se, per esempio, la stessa è sempre stata fiscalmente a suo carico.

I reati e i soggetti diversi da quello che ha scudato

Difesa dai reati tributari, penali e societari e conseguenze per altri soggetti. Più precisamente, cosa accade in caso di contestazione nei confronti di soggetti diversi da colui che ha posto in essere lo scudo (tipo altri soci oppure rappresentanti del collegio sindacale)?
L'interrogativo proposto ripropone un problema già sorto in occasione dei precedenti scudi fiscali e risolto solo mediante l'intervento dei condoni con conseguente possibilità di diretta definizione da parte della società. Al momento, purtroppo, non resta che sottolineare che gli effetti dello scudo fiscale si esplicano solo relativamente al soggetto che pone in essere e perfeziona la procedura, non sorgendo invece alcun beneficio verso soggetti terzi. Peraltro, il divieto di utilizzo dello scudo in altri procedimenti riguarda solo ed esclusivamente il soggetto che ha scudato, potendo invece tale evenienza essere utilizzata quale ulteriore elemento di prova nei procedimenti avverso altri soggetti terzi resisi responsabili delle medesime violazioni.

Scudo e regime dei minimi

Accesso allo scudo da parte dei minimi.

Può un soggetto che ha aderito al regime dei minimi ma che nel tempo ha occultato ricavi all'estero avvalersi dello scudo fiscale e poi, magari, procedere ad investimenti agevolati con la tremonti-ter?
Risposta assolutamente positiva. Non vi sono impedimenti nei confronti del contribuente che ha aderito al regime dei minimi, atteso che l'Agenzia delle entrate ha più volte ribadito che accedono allo scudo fiscale anche i titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo. In merito, si rammenta che i soggetti che aderiscono al regime dei minimi restano pur sempre titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo, come espressamente previsto dalla normativa di riferimento, ma semplicemente si avvalgono di un metodo di determinazione forfetario dell'imposta dovuta. Nel caso del titolare del reddito d'impresa, i capitali rimpatriati dunque possono anche essere investiti in beni agevolati in base alla Tremonti-ter, in quanto il regime dei minimi si caratterizza solo per una diversa determinazione dell'imposta e per delle regole specifiche per quanto concerne la determinazione del reddito, ma pur sempre fondate sulla differenza tra ricavi e costi. Poiché la Tremonti-ter dovrebbe tramutarsi in un «costo aggiuntivo», semplicemente il contribuente avrà un ulteriore 50% di costo da dedurre in unica soluzione, così come avviene per l'importo pagato per il bene, il tutto ovviamente Iva inclusa. Il contribuente in questione, infine, non deve temere riflessi negativi a seguito dello scudo fiscale, in quanto trova piena applicazione la disposizione che impedisce utilizzi negativi dello scudo avverso il soggetto che lo ha posto in essere. La sola preoccupazione riguarda gli investimenti in beni strumentali, in quanto il superamento della soglia triennale di 15 mila euro potrebbe determinare la fuoriuscita dal regime dall'anno seguente. Peraltro, questa situazione potrebbe essere fruita come enorme opportunità di accelerare il processo di ammortamento: in sostanza, con soldi rimpatriati e immuni da contestazioni, si acquistano rilevanti ammontari di beni strumentali e, attesa l'uscita dal regime dei minimi nell'anno successivo, si ottiene come risultato la deduzione per cassa del 150% dei beni acquistati, con conseguente perdita da riportare negli anni successivi.



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