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Venerdì 11 Aprile 2008, 0:00

Le pertinenze nella detrazione Ici

Di di Diana Nocito

Italia Oggi

Per calcolare la detrazione statale ai fini Ici (Londra: ICI.L - notizie) , la base imponibile è unicamente quella dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle sue eventuali

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pertinenze.
I limiti da osservare per la detrazione statale Ici sono due: quello annuale di 200 complessivi e quello mensile di 16,67. Il criterio di calcolo della detrazione statale da seguire è quello semplificato in base al quale nella determinazione della base imponibile dell'abitazione principale deve essere incluso anche il valore delle sue eventuali pertinenze. Il calcolo separato è invece indispensabile nel caso in cui il periodo di destinazione ad abitazione principale e/o il periodo di possesso degli immobili sono diversi. Anche il coniuge assegnatario deve quantificare le detrazioni comunale e statale in funzione della quota di possesso dell'immobile.Sono questi gli ulteriori chiarimenti che pervengono dalla neo direzione per il federalismo fiscale del dipartimento delle finanze del ministero dell'economia e che sono contenuti nella risoluzione n. 11 del 10 aprile 2008.Nei vari paragrafi del documento di prassi amministrativa i tecnici ministeriali affrontano, dopo la risoluzione n. 1/Dpf del 31 gennaio 2008 e con molteplici esempi, altri nodi che sono venuti al pettine in relazione all'applicazione ai fini Ici della nuova detrazione statale varata dalla legge finanziaria per l'anno 2008.La base imponibileInnanzitutto, si parte da un argomento che per molti potrà apparire scontato e cioè quale sia la base imponibile da prendere in considerazione ai fini del calcolo che ovviamente non potrà che essere quella relativa all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle sue eventuali pertinenze e non quella di tutti gli immobili posseduti a titolo di proprietà od altro diritto reale dal soggetto passivo, nonostante la norma faccia un generico richiamo alla"base imponibile di cui all'articolo 5" del dlgs n. 504 del 1992.Nell'esaminare il caso in cui il contribuente trasferisce la propria residenza nel corso dell'anno in un altro immobile il dipartimento guidato da Vincenzo Visco puntualizza anche alcun i concetti basilari, precisando che: · la detrazione deve essere calcolata sulla base imponibile di ciascuna unità immobiliare proporzionalmente ai periodi in cui si protrae la destinazione ad abitazione principale;· occorre calcolare la detrazione tenendo conto del limite annuale di 200 complessivi e mensile di 16,67. Se , quindi, l'importo mensile dell'ulteriore detrazione è pari ad es. a 19,95 essendo questo superiore al limite mensile occorre ricalcolare l'importo della detrazione tenendo conto di detto limite. Ciò vale anche nel caso in cui gli immobili, adibiti ad abitazione principale durante il corso dell'anno, sono ubicati sul territorio di comuni diversi.Le pertinenzeL'altra soluzione adottata riguarda il calcolo delle detrazioni per le pertinenze dell'abitazione principale. A questo proposito gli esempi presentati si basano sul principio, affermato nella risoluzione n.1/Dpf, secondo il quale nella determinazione della base imponibile dell'abitazione principale sulla quale calcolare l'ulteriore detrazione deve essere incluso anche il valore delle sue eventuali pertinenze che il regolamento comunale considera come tali ai fini Ici.Il calcolo proposto è senz'altro semplificato ma nulla impedisce – data l'equivalenza del risultato finale – che si possa procedere a conteggiare separatamente l'ulteriore detrazione sulla base imponibile dell'abitazione principale e della pertinenza. La riduzione in luogo della detrazione. Se il comune, in base all'art. 8, comma 3, del dlgs n. 504 del 1992, ha previsto nel proprio regolamento, oltre alla detrazione di 103,29, la riduzione al 50% dell'imposta dovuta per l'abitazione principale, l'ulteriore detrazione deve essere applicata solo dopo aver sottratto dall'ammontare dell'imposta lorda:· la detrazione 103,29;· la riduzione al 50% dell'impostaCiò perché secondo il ministero l'ulteriore detrazione va ad aggiungersi ai benefici che l'ente locale riconosce complessivamente al contribuente. Gli ex coniugiLa norma di favore introdotta dalla legge finanziaria per il coniuge non assegnatario penalizza in sostanza il coniuge assegnatario che non può più quantificare le detrazioni statale e comunale commisurandole alla quota per la quale si verifica la destinazione ad abitazione principale, ma deve anch'esso calcolarle in funzione della quota di possesso dell'immobile.La soluzione, corredata da un apposito esempio, è dettata dal fatto che occorre sempre rispettare i limiti massimi di fruizione delle detrazioni in esame che non sono in alcun modo modificabili o superabili in quanto sono strettamente ed oggettivamente correlati all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e non possono essere influenzati da criteri di natura soggettiva vale a dire dalla destinazione d'uso.Le altre importanti precisazioni sono che:· la nozione di “immobile destinato ad abitazione” fa riferimento all'immobile utilizzato dal soggetto passivo come abitazione principale;· si applicano le detrazioni statali e comunali se il coniuge non assegnatario possiede nello stesso comune di ubicazione dell'ex casa coniugale un'altra abitazione che ha concesso, ad esempio, in uso gratuito, o ha locato, e non può, quindi, utilizzarla come abitazione principale;· il coniuge non assegnatario dell'ex casa coniugale può godere delle detrazioni anche nel caso in cui adibisca ad abitazione principale un immobile di cui è proprietario o sul quale esercita un altro diritto reale situato in un comune diverso da quello in cui è ubicata l'ex casa coniugale, giacché l'unica condizione è che egli non possieda un'abitazione principale "nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale";· le detrazioni spettano al coniuge non assegnatario se abita in un immobile, ubicato nello stesso comune ove è situata l'ex casa coniugale, di proprietà esclusiva di un familiare che glielo ha concesso in uso gratuito, poiché l'immobile adibito ad abitazione principale non è di sua proprietà, né su di esso vanta alcun diritto reale.

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