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Inps: Cig Straordinaria 'Allunga' La Ordinaria
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(ASCA) - Roma, 10 giu - Nessuna soluzione di continuita' tra
cassa integrazione ordinaria (cigo) e cassa integrazione
straordinaria (cigs). Quando siano state esaurite le 52
settimane della cigo le aziende potranno accedere alla cigs
senza che ricorrano le fattispecie specifiche relative a
''ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione o
procedura concorsuale''. E' questo l'effetto prodotto dal
messaggio diffuso oggi dall'Inps, con il quale si
''ordinarizza'' la cassa integrazione straordinaria.
Nel testo si legge: ''la lettera circolare del ministero
del Lavoro della Salute e delle Politiche sociali ha
attualizzato il concetto di ''evento improvviso ed
imprevisto'' che genera la crisi aziendale, nel senso che
questa non deve necessariamente ascriversi a fattispecie
interne alla singola impresa ma a tutte le situazioni quali
riduzione delle commesse, perdita di quota di mercato interno
o internazionale, contrazione delle esportazioni, difficolta'
di accesso al credito, che prolungandosi nel tempo comportino
ricadute negative sui volumi produttivi e sui livelli
occupazionali''.
Il messaggio diffuso oggi dall'Istituto, presieduto da
Antonio Mastrapasqua, spiega che ''tenendo conto di tali
indirizzi ministeriali si ritiene che rientri nelle
fattispecie previste dalla norma la situazione per cui
un'azienda la cui crisi sia ricompresa nei criteri sopra
descritti possa accedere alla cigs immediatamente dopo e
senza soluzione di continuita' con la cigo, quando questa sia
stata fruita nel limite massimo di 52 settimane''.
Le aziende dovranno quindi fare domanda al Ministero per
la concessione della cigs, anche nella permanenza della crisi
che ha motivato il ricorso alla cigo.
Dopo la circolare 58 dell'Inps, con cui si rendeva flessibile
il conto della fruizione delle settimane di cig
(giorni/settimane), il messaggio odierno ''va incontro alle
esigenze delle imprese e dei lavoratori in presenza di
fattori di mercato che impediscano la ripresa della attivita'
produttiva'' oltre il limite temporale delle 52
settimane''.
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