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Sabato 11 Luglio 2009, 0:00
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Lo conferma l'agenzia delle entrate con la risoluzione n. 182/E diramata ieri. L'interpello presentato ai tecnici del fisco era mirato a sapere se la disciplina di rivalutazione dei beni immobili (art. 15, c. 16 e ss d.l. n. 185/08) potesse essere applicata anche gli immobili-impianti, specifici degli impianti stradali di distribuzione di L'amministrazione finanziaria ricorda come la norma in questione riconosce la possibilità di effettuare la rivalutazione esclusivamente sui «beni immobili, ad esclusione delle aree fabbricabili e degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa». Peraltro, la rivalutazione, operata in ambito civilistico ed eventualmente rilevante anche sul piano fiscale, deve riguardare obbligatoriamente tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea. A tal fine, i beni immobili vanno distinti in due categorie omogenee: quella degli immobili ammortizzabili e quella degli immobili non ammortizzabili. Sul tema oggetto del quesito l'agenzia evidenzia come già la circolare n. 22/E del 6 maggio 2009 ha chiarito da un lato, che, ai fini della corretta qualificazione dei predetti beni, occorre far riferimento all'articolo 812 c.c. che considera immobili “gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo” e, dall'altro, che la rivalutazione può essere effettuata solo sui “beni immobili” che risultano iscritti nello stato patrimoniale alla voce B. II (Immobilizzazioni materiali). Da ciò discende che possono essere rivalutati anche gli impianti e i macchinari infissi al suolo ossia quelli che, sulla base dei chiarimenti contenuti nella circolare 38/E dell'11 aprile 2008 (in materia di credito d'imposta per l'acquisizione di beni strumentali nuovi in aree svantaggiate), non possono essere agevolmente rimossi e posizionati in altro luogo, mantenendo inalterata la loro originaria funzionalità (cfr. circolare n. 22/E del 2009). Sulla scorta di tali considerazioni, l'agenzia ritiene che gli impianti stradali di distribuzione di carburante rientrano nella disciplina di rivalutazione in esame se, sulla base di una valutazione concreta che esula dalla competenza dell'amministrazione finanziaria in sede di interpello, risultano infissi al suolo e non possono essere agevolmente rimossi mantenendo inalterata la loro funzionalità. Il chiarimento dunque conferma quanto già affermato il 6 maggio scorso dal rappresentante del Governo, il Sottosegretario Daniele Molgora, in risposta all'interrogazione Parlamentare a risposta immediata in Commissione n. 5/01383 datato 5 maggio 2009.
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