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Mercoledì 12 Marzo 2008, 0:00

Regime dei minimi, molto fumo e poco arrosto

Di Maurizio Leo

Italia Oggi

Il regime dei contribuenti minimi, introdotto con la Finanziaria 2008, nelle intenzioni (per la verità confuse) del legislatore, avrebbe dovuto unire, a una certa convenienza in termini di carico impositivo, una forte semplificazione amministrativa. L'intenzione, lodevole, è stata però tradita dai fatti.

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Il regime è stato accompagnato da un battage pubblicitario che, però, appare francamente ingiustificato. I benefici sono in alcuni casi ridotti e, ancora più spesso, nulli.

La novità.
Il regime consiste nell'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'Irpef nella misura del 20%, nell'esenzione dall'Irap e nell'applicazione di una franchigia Iva (in pratica, viene meno il diritto a detrarre l'imposta pagata "a monte" e la medesima non può più essere riaddebitata sui propri clienti).

Applicabilità.
Evidentemente, non tutti potranno accedervi, ma è necessario rispettare una serie di requisiti. I principali sono i seguenti: occorre non aver conseguito ricavi o percepito compensi, nell'anno precedente, per un ammontare eccedente i 30 mila e bisogna non aver acquisito beni strumentali per un valore superiore a 15 mila nei tre anni, compreso il canone di locazione. Inoltre, è necessario non aver sostenuto spese per dipendenti e collaboratori. Mi chiedo allora se il regime dei minimi trovi applicazione nei confronti dei "veri" imprenditori, che notoriamente sono coloro che coordinano capitale e lavoro. Molti, probabilmente troppi, contribuenti di ridotte dimensioni rimarranno fuori.

Convenienza.
Anche la convenienza del regime è tutta da verificare. In primo luogo, va notato che l'aliquota dell'imposta sostitutiva è poco più bassa della prima aliquota applicabile ai contribuenti "ordinari" (23%). Ma c'è di più: chi aderisce al regime dei minimi e non ha altre tipologie di reddito (se non quella sulla quale la sostitutiva viene applicata) perderà il diritto a fruire delle differenti detrazioni previste dal Tuir. In pratica, niente sconti per carichi di famiglia e niente sconti sulla produzione dei redditi di lavoro autonomo. Altro vantaggio derivante dall'applicazione del regime dei minimi consiste nell'esenzione dall'Irap. È bene, però, domandarsi se questo sia un vantaggio effettivo o "solo" fumo negli occhi. Sul punto non può non osservarsi come, con tutta probabilità, i lavoratori autonomi che hanno caratteristiche per rientrare nel regime dei minimi non avrebbero dovuto comunque pagare l'imposta regionale. Un ulteriore vantaggio consiste nella non applicazione degli studi di settore. Qui niente da dire, si tratta certo di un vantaggio. Va osservato, però, che siamo arrivati al paradosso che gli studi di settore, nati proprio per i soggetti di ridotte dimensioni, non saranno applicabili ai contribuenti minimi ma a tutti coloro che conseguono ricavi fino a 7,5 milioni di euro (!), con tanto di contabilità ordinaria.

Semplificazioni.
È semplice un regime che, per essere spiegato, richiede ben 22 commi della Finanziaria 2008, un decreto ministeriale, tre circolari esplicative? Può essere gestito dai contribuenti senza l'ausilio di alcun consulente un regime in cui bisogna avere dimestichezza con istituti complicati come la rettifica della detrazione, lo scorporo dell'Iva etc? Si è detto che il regime dei minimi avrebbe determinato degli abbattimenti nei costi di consulenza fiscale, che finalmente si sarebbero liberati i contribuenti più piccoli dal "giogo" di dottori commercialisti, ragionieri e consulenti del lavoro. Ancora una volta emerge, chiara, una idea fondante della sinistra italiana che vede i professionisti come il fumo negli occhi senza comprendere che, invece, essi hanno un ruolo importante anche per indirizzare i comportamenti dei contribuenti e favorire il corretto assolvimento delle imposte.

Evoluzioni normative future.
Si parla della possibilità di elevare il plafond dei ricavi da 30 mila a 50 mila . La scelta appare, però, viziata ab origine. Al riguardo, va osservato che la direttiva 2006/112/CE del Consiglio dell'Unione europea relativa al sistema comune dell'imposta sul valore aggiunto, all'art. 285, stabilisce che gli stati membri dell'Ue possono concedere un regime della franchigia ai soggetti con un volume d'affari al massimo di euro 5 mila. Peraltro, e questo non è certo un dettaglio, non è neppure chiaro se il regime dei minimi, con i limiti attualmente in vigore, sia stato comunicato formalmente alle competenti autorità europee.Manovre elusive. In ogni caso il nuovo regime dei contribuenti minimi presta il fianco a manovre elusive di non poco conto. Non è difficile immaginare che si potrebbero realizzare dei fenomeni di sottofatturazione al solo scopo di rientrare in tale regime e per godere di alcuni vantaggi che esso pure contiene (in primis la non applicazione degli studi di settore).Un altro serio rischio è che il regime non venga applicato dai "veri" lavoratori autonomi o imprenditori, ma da coloro che di fatto sono dipendenti o pensionati e che per ragioni varie lavorano, come si dice, "a partita Iva". Conclusioni. In effetti, è evidente che un problema italiano sia rappresentato dal fatto che, in genere, si trattano allo stesso modo soggetti con strutture produttive differenti: non è possibile applicare lo stesso complicato sistema di regole all'impresa multinazionale e alla piccola srl. Tuttavia, la strada scelta non sembra assolutamente risolutiva dei problemi attualmente in campo. Occorre un intervento organico che finalmente distingua le pmi dalle grandi imprese, che ne riconosca l'importanza nel nostro sistema produttivo e che realmente determini un fisco su misura in grado di valorizzarle. In ogni caso, la scelta di fondo non deve consistere nella imposizione di rigorosi tetti al conseguimento dei ricavi, ma nella previsione di sconti sulla crescita.

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