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Ex municipalizzate, Italia all'angolo
Di pagina a cura di Andrea Mascolini
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Le agevolazioni fiscali concesse dall'Italia alle ex municipalizzate tra il 1994 e il 1998 sono aiuti di stato. Il Tribunale di primo grado dell'Ue, ottava sezione ampliata (cosiddetta sezione grande), si è infatti pronunciato ieri con sette sentenze relative alle misure concesse fra il 1994 e il 1998 dalle autorità italiane ad alcune imprese di gestione di servizi pubblici locali sotto forma di esenzioni fiscali e di prestiti a tasso
agevolato. I giudici hanno dichiarato irricevibili o hanno respinto i ricorsi che erano stati presentati da Aem Milano e Torino, Acea (Milano: ACE.MI - notizie) di Roma, Amga di Genova, Confservizi, Acea gas di Trieste, Asm (Milano: ASM.MI - notizie) di Brescia e dall'Italia, contro la decisione della Commissione europea del 5 giugno 2002 (2003/193/Ce). In quella decisione la Commissione aveva infatti già affermato che l'esenzione triennale dall'imposta sul reddito e i vantaggi derivanti dai prestiti della Cassa depositi costituivano aiuti di stato incompatibili con il Trattato, stabilendo che l'Italia dovesse recuperare l'aiuto e gli interessi relativi presso i beneficiari, cioè direttamente presso le società di gestione dei servizi pubblici locali (in particolare quelle operanti nei settori dell'energia, dei trasporti, dell'acqua, dello smaltimento dei rifiuti e della gestione delle farmacie). Va anche ricordato che con sentenza del 1° giugno 2006 (causa C-207/05), la Corte di giustizia aveva a sua volta già condannato l'Italia per non avere dato esecuzione alla decisione 2003/193.Il Tribunale di primo grado, con le decisioni di ieri, impugnabili entro due mesi presso la Corte di giustizia, ha dunque ricondotto all'interno della nozione di aiuto di stato le seguenti misure: la concessione di prestiti a tasso agevolato presso la Cassa depositi e prestiti, tra il 1994 e il 1998 (legge1986, n. 488, provvedimenti urgenti per la finanza locale); l'esenzione da tutte le tasse sui conferimenti relativi alla trasformazione di aziende speciali e di aziende municipalizzate in società ex lege n.142/90; l'esenzione totale triennale dall'imposta sul reddito d'impresa (Irpeg e Ilor), fino al 1999. Per i giudici, infatti, la nozione di aiuto "comprende tutti gli interventi che, in forme diverse, riducono i costi che normalmente gravano sul bilancio di un'impresa e che pertanto, pur senza essere sovvenzioni in senso proprio, hanno la medesima natura e producono effetti identici". In base a questo presupposto le sentenze hanno stabilito, per esempio, che l'esenzione totale dall'imposta sul reddito d'impresa per tre anni, ancorché valida non oltre l'esercizio 1999, a favore di tutte le società ex lege n.142/90, "riduce i costi che normalmente gravano sul bilancio di un'impresa e attribuisce di conseguenza un vantaggio economico ai suoi beneficiari rispetto alle imprese normalmente soggette all'imposta". Ed è proprio sul piano della distorsione della concorrenza che i giudici si soffermano quando affermano che alcuni dei settori in cui operano le società pubbliche costituite ai sensi della legge 142/90, quali quelli della vendita al dettaglio dei prodotti farmaceutici, dei rifiuti, del gas e dell'acqua, "erano contrassegnati da un certo grado di concorrenza all'epoca dell'entrata in vigore delle misure in questione". Ecco quindi che le misure varate dal nostro governo all'epoca hanno avuto l'effetto di "rafforzare la posizione concorrenziale delle società ex lege n. 142/90 rispetto a tutte le altre imprese italiane o straniere operanti sul mercato interessato". Secondo Federutility, la federazione che raggruppa le imprese energetiche e idriche, le sentenze del Tribunale Ue non avranno conseguenze sulle aziende italiane. E questo perché, si legge in una nota, "sin dalla originaria decisione della Commissione europea, lo stato italiano ha attuato una procedura di recupero delle minori imposte versate dagli operatori del settore negli anni di moratoria che, proprio nei primi mesi di quest'anno, in attuazione di ulteriori nuove disposizioni, è giunto a determinare e recuperare un ammontare corrispondente a quanto richiesto". "Resta il rammarico", conclude Federutility, "per una vicenda che poteva trovare una soluzione più coerente con i principi fondamentali della coesione sociale europea".
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