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Venerdì 13 Febbraio 2009, 0:00
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Lo ribadisce l'Inps con il messaggio n. 3506/2009, con il quale indica inoltre i parametri per la rivalutazione annuale del Tfr. Rivalutazione del Tfr. Ai fini del versamento delle quote di Tfr al Fondo di tesoreria, è previsto che gli importi riferiti a periodi pregressi siano maggiorati di una somma aggiuntiva corrispondente alle rivalutazioni, calcolate ai sensi del codice civile. L'Inps fa presente che al 31 dicembre 2008 il coefficiente di rivalutazione è risultato pari al 3,036419% e che, ai fini del versamento, lo stesso deve essere utilizzato (come gli altri anni) con troncamento alle sole due cifre decimali (3,03%). Lo stesso tasso (3,036419) costituisce, quindi, il coefficiente di rivalutazione delle quote di Tfr da porre a carico del Fondo di Tesoreria, il cui importo grava sul Fondo e deve essere riportato, al lordo dell'imposta sostitutiva, nel flusso telematico EMens, nell'elemento "Rivalutazione", presente in "Contribuzione".Misure compensative. Nel quadro degli interventi disposti per agevolare lo sviluppo della previdenza complementare, dal 1° gennaio 2008 è prevista l'operatività di una nuova misura compensativa, aggiuntiva rispetto a quella disposta dall'art. 10 del dlgs n. 252/2005 (la riforma Maroni), come modificato dalla Finanziaria del 2007 (dall'art. 1, comma 764, della legge n. 296/2006), ossia la possibilità di dedurre dal reddito d'impresa un importo pari al 4% (6% per le aziende con meno di 50 addetti) dell'ammontare del Tfr annualmente destinato a forme pensionistiche complementari. A partire dal 2008, infatti, l'art. 8 della legge n. 203/2005 (nel testo modificato sempre dalla Finanziaria 2007) riconosce per ciascun dipendente l'esonero dal versamento dei contributi sociali dovuti alla gestione delle prestazioni temporanee (ex art. 24, legge n. 88/1989) in una misura graduale che per l'anno 2009 è stabilita nello 0,21%. Al riguardo, ricorda l'Inps (rinviando alla circolare n. 4/2008 e al messaggio n. 5859/2008) ai fini della fruizione mensile di dette misure, devono essere utilizzati i codici TF13 e TF14. Per i lavoratori neo assunti e, in ogni caso, per il recupero di eventuali periodi pregressi, nel caso in cui l'azienda non abbia effettuato mensilmente il recupero della misura compensativa, a decorrere dalla prima denuncia utile, può conguagliare gli importi arretrati utilizzando i codici riportati nella tabella. Scopri l'archivio di Italia Oggi dal 1993 ad oggi |
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