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Mercoledì 13 Maggio 2009, 0:00

Difficile il pignoramento al fisco

Di di Valerio Stroppa

Italia Oggi

Stop alla pignorabilità delle somme in possesso dell'amministrazione finanziaria, se queste sono derivanti da versamenti tributari dei contribuenti e anche se il denaro è depositato presso le banche delegate a ricevere e riversare alla tesoreria i pagamenti. Tali entrate, infatti, sono realizzate nell'esercizio del potere di imposizione fiscale e destinate per principio a provvedere l'ente pubblico dei mezzi necessari per adempiere ai propri compiti istituzionali.È questo l'importante principio affermato dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 10284, depositata il 5 maggio 2009, che ha ribaltato le decisioni assunte dai magistrati del tribunale e della corte d'appello, rinviando il procedimento al collegio di secondo grado per il riesame di merito.La

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vicenda.
Il ministero delle finanze era stato condannato dal tribunale di Roma a rimborsare ad alcune imprese la cosiddetta tassa sulle società per un importo superiore ai due miliardi di lire. Per soddisfare coattivamente il proprio credito, le imprese avevano pignorato i crediti che una banca emiliana doveva riversare all'ufficio provinciale Iva, su delega dei contribuenti al versamento di tale imposta. Il ministero, a cui nell'aprile 2001 fu notificato il pignoramento, si opponeva deducendo l'impignorabilità delle somme, in quanto derivanti dall'esercizio del potere impositivo, ma il tribunale di Modena rigettava il ricorso (sentenza del 28 maggio 2002). Stessa sorte in secondo grado: con sentenza n. 109/2004 del 16 gennaio 2004, la Corte d'appello di Bologna respingeva l'appello, affermando che la natura pubblicistica delle somme riscosse dalle banche per conto dello stato non le rende impignorabili da parte dei creditori della p.a., non avendo ancora ricevuto destinazione concreta a un pubblico servizio. Il dicastero ha quindi presentato ricorso per cassazione.La decisione. Dopo aver premesso che dal 1° gennaio 2001 l'Agenzia delle entrate è subentrata in tutti i rapporti sostanziali tributari del ministero dell'economia (e quindi, nel caso in questione, anche nell'obbligo di rimborsare la tassa sulle società), la terza sezione civile della Cassazione precisa che il pignoramento effettuato non è diretto, ma si è svolto presso le banche delegate a ricevere i versamenti periodici dell'Iva, la quale li deve riversare alla tesoreria entro cinque giorni per conto del contribuente. Pertanto, secondo il Palazzaccio, ammettere la pignorabilità di tali somme "è come ammetterla per i crediti tributari presso i contribuenti". Invece, si legge nelle motivazioni della decisione, questi crediti sono impignorabili e insuscettibili di compensazione, poiché hanno per oggetto entrate dell'amministrazione finanziarie frutto del potere di imposizione tributaria. Tali risorse sono destinate, infatti, a dotare la p.a. dei mezzi necessari a svolgere i propri compiti istituzionali. Inoltre, argomenta la sentenza, il legislatore ha disciplinato con normativa primaria e secondaria ogni fase del versamento diretto dell'Iva per mezzo delle aziende di credito (sistema alternativo rispetto a quello affidato al concessionario della riscossione), attraverso le leggi n. 751/1996 e n. 657/1986, i dm 22 aprile 1989, 22 novembre 1991, 25 settembre 1995 e 16 ottobre 1996. Un quadro normativo che tutela il potere pubblico impositivo e quindi la “pronta e sicura esazione delle entrate tributarie”, le quali, come stabilito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 209/1988, appartengono in definitiva all'intera collettività nazionale. Motivo per cui la Cassazione ribadisce l'impignorabilità dei crediti che lo Stato vanta verso le banche delegate dai contribuenti al versamento delle imposte, poiché persiste l'indisponibilità del credito presente fin dall'origine e derivante dalla natura di tributo delle somme.Sulla base di tali principi, quindi, i giudici di legittimità hanno accolto il ricorso ministeriale, affermando che la generale assoggettabilità ad esecuzione di tutti i beni del debitore, per quanto riguarda la p.a., è limitata dalla natura dei beni appartenenti agli enti pubblici: sono espropriabili unicamente i beni disponibili e non quelli, di origine pubblicistica, destinati ex lege a finalità pubbliche.

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