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Giovedì 12 Giugno 2008, 13:00
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La casa dove il contribuente abita, quella in cui ha praticamente stabilito la residenza; le ex case coniugali assegnate a coniugi separati o divorziati; garage, box e cantine; i fabbricati delle cooperative edilizie che rappresentano la casa principale dei soci assegnatari; gli alloggi assegnati dagli Istituti autonomi case popolari e tutti gli altri immobili che il comune ha definito come abitazioni principali. Per tutte queste tipologie di case l'Ici non si deve più pagare. È stato stabilito dal decreto legge numero 93 del 27 maggio 2008. Tuttavia alcuni contribuenti, per esempio coloro che hanno usato il modello 730, hanno già versato l'Ici. Per loro c'è la possibilità di chiedere al Comune il rimborso integrale dell'imposta, entro cinque anni dalla data del Approfondisci il tema su www.intrage.it |
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