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Sabato 13 Giugno 2009, 0:00
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Perfino una condotta "antieconomica", certificata da una serie storica di risultati negativi o non soddisfacenti, potrà risultare elemento utile da inserire nella più ampia motivazione dell'accertamento.Queste conclusioni si possono trarre dalla lettura della nota diffusa il 4 giugno scorso dalla direzione centrale accertamento dell'agenzia delle entrate agli uffici periferici dedicata all'analisi dei rischi e all'accertamento dei soggetti non congrui agli studi di settore (si veda ItaliaOggi di ieri).Preso atto di quanto contenuto nella circolare n.5/E del gennaio 2008 e degli orientamenti della giurisprudenza tributaria in ordine alla valenza probatoria delle risultanze degli studi di settore, il fisco reimposta completamente la fase centrale dell'attività di accertamento attraverso un'accurata fase dei selezione preventiva dei contribuenti a rischio e inserendo, proprio nella motivazione dell'atto, le risultanze dell'analisi stessa nonché gli ulteriori elementi probatori a sostegno della pretesa tributaria.Una motivazione così formulata, contenente sia le risultanze delle analisi di rischio sia gli ulteriori elementi a sostegno delle ragioni del fisco in ordine allo scostamento dei ricavi o dei compensi dichiarati rispetto a quelli calcolati dallo studio di settore, potrà inoltre essere replicata, con le opportune integrazioni relative alla fase del contraddittorio, nell'ipotesi in cui si debba procedere all'emissione dell'avviso di accertamento vero e proprio.La nuova motivazione che sorreggerà i futuri accertamenti da studi di settore sarà il risultato di un vero e proprio percorso metodologico di formazione.In prima battuta la motivazione dovrò dare al contribuente contezza in ordine alla capacità dello studio di settore a rappresentare le situazioni di normalità economica dando precise informazioni sia sul funzionamento in generale dello strumento sia in ordine alla peculiare posizione del contribuente. Particolare enfasi dovrà essere data anche in merito al posizionamento del contribuente in ordine alla sua clusterizzazione e alla correttezza di tale classificazione.Dopo questa fase preliminare, la motivazione dovrà concentrarsi sulle circostanze che confermano la fondatezza della stima dei ricavi operata dallo studio di settore. Questa seconda parte della motivazione costituisce senza dubbio il cuore della motivazione e la sua corretta predisposizione risulterà determinante per le ragioni del fisco.In via del tutto esemplificativa si può affermare che potranno formare oggetto di specifica segnalazione all'interno di questa seconda parte della motivazione elementi riferiti agli anni precedenti quali: incongruenze reiterate nei ricavi dichiarati dal contribuente, anomalie riscontrate nei modelli dati valevoli ai fini degli studi di settore, violazioni o anomalie negli adempimenti di obblighi tributari rilevanti ai fini degli studi di settore riscontrate a carico del contribuente, reiterata condotta antieconomica in ordine alla redditività dell'impresa ed infine, incongruenza del reddito dichiarato rispetto a significativi elementi di spesa imputabili al contribuente e al suo nucleo familiare. Risulta abbastanza evidente che se il fisco riesce ad affiancare allo scostamento dei ricavi o compensi dichiarati rispetto a quelli misurati dallo studio di settore anche una o più delle circostanze sopra elencate la forza probatoria dell'attività posta in essere ne risulterà di molto rafforzata. Se ad esempio allo scostamento suddetto potranno essere affiancate anche delle constatazioni di non veridicità di alcuni dati indicati ai fini degli studi di settore per i periodi d'imposta passati o violazioni di obblighi strumentali quali, ad esempio, la mancata emissione di scontrini fiscali, violazioni inerenti la corretta tenuta dei misuratori fiscali etc, risulta evidente che le presunzioni di Gerico troveranno conferma proprio grazie a questi ulteriori elementi. Scopri l'archivio di Italia Oggi dal 1993 ad oggi |
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