|

Venerdì 14 Agosto 2009, 0:00

La sicurezza è delegabile

Di Pagina a cura di Daniele Cirioli

Italia Oggi

«Delegabile» la delega di funzioni sulla sicurezza lavoro. Ma per una volta.
Chi sia stato incaricato di alcuni compiti o funzioni, infatti, può rimettere a sua volta la responsabilità ad altri. Il bis della delega è possibile previa intesa del datore di lavoro e nel rispetto dei requisiti di legge (competenza, delimitazione di compiti, autonomia, atto scritto e pubblicità). La novità è prevista, tra l'altro, dal dlgs n. 106/2009 che modifica il T.u. sicurezza lavoro (dlgs n.

 I TEMI DEL GIORNO
 ▪ Un occhio ai mercati
 ▪ Azionario: c'è da fidarsi?
 ▪ Gli investitori sono fiduciosi
 ▪ La voce dei pessimisti
 ▪ Il dollaro recupera sull'Euro
 ▪ Forbes 400: classifica 2009
VIDEO NEWS | ULTIM'ORA

81/2008).

Gli obblighi sulla sicurezza

Il T.u. dettaglia gli obblighi cui sono tenuti i soggetti che operano negli ambienti di lavoro (datore di lavoro, dirigente, lavoratori ecc.). Il soggetto responsabile della salute e sicurezza dei lavoratori è in via di principio il datore di lavoro, ossia il titolare del rapporto di lavoro con i lavoratori che sono i primi beneficiari della tutela. Relativamente ai compiti del datore di lavoro, il T.u. distingue quelli che sono delegabili (cioè affidabili ad altri) e quelli non delegabili. Accanto a questi obblighi, che sono riassunti in tabella, il datore di lavoro è tenuto altresì a fornire al servizio di prevenzione e protezione e al medico competente le informazioni in merito a:

a) la natura dei rischi;

b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;

c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;

d) i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza al lavoro superiore a tre giorni (si tratta degli stessi dati che oggetto di comunicazione a Inail e Ipsema);

e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

Uffici pubblici e responsabilità

Una particolare disposizione interessa le pubbliche amministrazioni. Il T.u. stabilisce che gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a p.a. o pubblici uffici (comprese le istituzioni scolastiche ed educative), restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione.

In tale caso, gli obblighi del T.u. relativamente ai predetti interventi si intendono assolti, da parte di dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

La delega di funzioni

Il T.u., ancora, si preoccupa di disciplinare l'affidamento a terzi di compiti sulla sicurezza, ciò anche al fine di evitare lo scollamento di responsabilità. Il datore di lavoro, pertanto, può delegare ad altri le sue funzioni a precise condizioni: prima di tutto, è possibile ove la delega non sia espressamente esclusa; in secondo luogo è sempre ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;

b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;

a) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;

b) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;

c) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

Alla delega, inoltre, deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.

Permane il compito di vigilanza

Nemmeno la delega (con affidamento a terzi di funzioni e compiti) riesce a liberare completamente il datore di lavoro dalla responsabilità della sicurezza dei lavoratori. Il T.u. stabilisce chiaramente che la delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.

Ciò significa, in altre parole, che il datore di lavoro è comunque tenuto a vigilare affinché le funzioni trasferite vengano osservate diligentemente. Novità del dlgs n. 106/2009 è la possibilità di intendere assolto questo obbligo: ciò si ha in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo previsto dal T.u. (articolo 30).

La delega concede un bis

Altra novità del dlgs n. 106/2009 è la possibilità, per il soggetto delegato di delegare, a sua volta, specifiche funzioni in materia sicurezza sul lavoro. Il bis di delega è possibile:

a) previa intesa con il datore di lavoro;

b) alle stesse condizioni previste per la delega originaria (descritte in precedenza);

c) per una sola volta (il soggetto delegato, infatti, non può in tal caso rimettere a sua volta ad altri la delega).

Resta fermo, anche nel caso di bis di delega, l'obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite.

Scopri l'archivio di Italia Oggi dal 1993 ad oggi

Commenta questa notizia sui forum di Yahoo! Finanza

Invia la notizia via e-mail Invia con Yahoo! Messenger Stampa pagina Aggiungi al tuo blog su Yahoo! 360° Aggiungi la pagina al Mio Web
Scegli azione



Yahoo! Finanza > Ultim'ora | Ultime Notizie | Borsa | Piazza Affari


Yahoo! Finanza > Lavoro


Yahoo! Finanza > Notizie Finanza personale

Yahoo! Finanza > Italia Oggi

Yahoo! Finanza > Ultim'ora


Consigli e suggerimenti

Copyright © 2009 Italia Oggi - Tutti i diritti riservati.
Copyright © 2009 Yahoo! - Tutti i diritti riservati