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Mercoledì 15 Luglio 2009, 0:00
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La strada è indicata da Assonime, dall'associazione fra le società italiane per azioni , contenuti nella circolare 30 emanata ieri, sul tema della rivalutazione dei beni appartenenti all'impresa, di cui al dl 185/2008, convertito nella legge 2/2009. La circolare esamina i molteplici aspetti della disciplina inerente alla rivalutazione, di cui ai commi da 16 a 23, dell'articolo 15, del decreto anticrisi, analizzando una serie di problematiche emerse in sede di applicazione pratica della disciplina. Bilancio. Soggetti Ias. Su tema si afferma che problemi particolari non dovrebbero sussistere per i soggetti (Ias adopter) che dopo aver eseguito la rivalutazione passino, negli esercizi successivi, all'adozione dei principi contabili internazionali, in quanto, in dette situazioni, gli stessi Ias consentono nella fase di prima applicazione (first time adoption) di mantenere i valori precedentemente attribuiti ai beni, in forza di leggi speciali (Ifrs 1 § 7). Nel caso in cui, tuttavia, in seguito al passaggio all'adozione di detti principi, la rivalutazione venga cancellata, riducendo il valore dei beni con contestuale riduzione anche del saldo attivo, in assenza di chiarimenti ufficiali, l'associazione ritiene che non siano compromessi gli effetti tributari, neppure se la stessa avviene nel periodo in cui gli effetti fiscali sono in sospensione o in momenti, addirittura, successivi. Immobili. Per quanto concerne questi beni, la circolare analizza il problema relativo a quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa (immobili merce) che, nell'attesa della rivendita, sono destinati alla locazione. Il tema è stato affrontato anche dall'amministrazione finanziaria (circolare 36/2004 e risoluzioni 152/2004 e 323/207), ma l'associazione, proprio sull'assunto che la durata pluriennale e continuativa dei contratti di locazione sposta il baricentro dell'attività e che si rende necessario verificare la destinazione del bene, ritiene che in presenza di un utilizzo «passivo» degli immobili oggetto di costruzione, la rivalutazione debba essere ammessa, a prescindere dalla collocazione degli stessi fra le immobilizzazioni materiali. Immobilizzazioni in corso. La rivalutazione delle immobilizzazioni in corso, sancita dalla circolare n. 11/2009, sembra impattare nel limite imposto dal successivo documento di prassi (circolare n. 22/2009), mediante la quale le Entrate hanno chiarito che non si può parlare di immobile fino a quando la costruzione non ha raggiunto uno stadio significativo di costruzione, con riferimento all'esercizio 2007 (esercizio antecedente alla rivalutazione). Per l'associazione, al contrario, si dovrebbe dar riferimento allo stadio di costruzione alla chiusura del 2008 (e non alla chiusura del precedente esercizio) permettendo, in tal caso la rivalutazione, in presenza di edificio significativo al 31/12/2008, come era stato reso possibile nella precedente rivalutazione, non essendo richiesto il rispetto di detta condizione.
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