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Sabato 15 Agosto 2009, 0:00

Chi azzecca il 6 non ci paga tasse

Di di Valerio Stroppa

Italia Oggi

Un reddito multimilionario sul quale non corrispondere nemmeno un centesimo di tasse. Sembra impossibile, ma non lo sarà per chi centrerà la sestina vincente del Superenalotto, che nell'estrazione di lunedì (oggi il concorso non si effettua per via del Ferragosto) metterà in palio un jackpot da quasi 136 milioni di

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euro.
La maxivincita, così come tutte quelle realizzate nel gioco che ormai è il protagonista delle cronache estive, non va infatti sottoposta a imposizione, in quanto già tassata alla fonte, ossia all'atto della puntata, attraverso l'imposta unica di gioco. Ma per il fortunato vincitore gli adempimenti derivanti dal «sei» saranno ben più di uno, andando dalla procedura di riscossione del premio, all'amministrazione del patrimonio nonché agli obblighi dichiarativi e tributari legati agli investimenti. Anche se è ben evidente che sono in molti, anche da oltre confine, quelli che vorrebbero avere «preoccupazioni» del genere.

Vince lo Stato. A ogni estrazione, ad avere in mano la sestina vincente è senza dubbio lo Stato. Tra tutti i giochi, infatti, il Superenalotto è quello in cui le casse pubbliche ottengono i maggiori introiti, vale a dire circa la metà della raccolta lorda nazionale. Nel solo mese di agosto, gli italiani (ma anche gli stranieri venuti appositamente nel Belpaese per tentare l'assalto al jackpot) hanno finora già speso circa 300 milioni di euro, metà dei quali indirizzati alle casse statali. Una fetta di torta ben superiore a quella prevista negli altri concorsi, tra cui Lotto e lotterie, dove la percentuale spettante all'erario può variare tra il 20 e il 30%. Nelle scommesse sportive (che presentano però volumi di gioco ben superiori), comprese quelle on-line, invece, il prelievo fiscale sulle giocate si aggira intorno al 5%.

Montepremi. Dedotti dalla raccolta nazionale la quota spettante allo stato, l'aggio per il concessionario (intorno al 4%) e il compenso spettante ai punti vendita (8%), ai sensi dell'articolo 4, comma 3 del decreto Aams dell'11 giugno 2009, che ha modificato la disciplina del Superenalotto, il montepremi destinato alle vincite di ciascun concorso è costituito dunque dal 34,648% dell'ammontare complessivo del costo al pubblico delle combinazioni di gioco raccolte.

Incasso. Per il fortunatissimo vincitore del jackpot, il primo problema che si porrà sarà quello relativo alla riscossione del premio. L'iter descritto sul sito dei Monopoli dispone l'inoltro (in questo caso presumibilmente di persona, ma tecnicamente l'invio è possibile anche per posta) della schedina vincente presso gli uffici della Sisal di Roma o Milano. Aams garantisce l'assoluto anonimato del vincitore, ma per chi non gradisse il «fai-da-te» e preferisse affidare a un terzo l'intero procedimento di incasso c'è anche la possibilità di avvalersi di un intermediario (banca o notaio). Una scelta che potrebbe costare una commissione pari a una cifra variabile tra il 2 e il 4% della vincita: in questo caso, quindi, diversi milioni di euro. Il pagamento del «sei» sarà effettuato dal 61° giorno dalla data di effettuazione del concorso, ossia a quota divenuta definitiva, per un importo pari alla vincita originaria, maggiorata degli interessi giornalieri maturati ai sensi del dm 24 aprile 1998, e al netto delle spese.

Obblighi dichiarativi. Sulla cifra così realizzata, il vincitore non dovrà versare alcuna imposta, poiché, come detto, la raccolta del Superenalotto viene già tassata all'atto della giocata. Come previsto dall'articolo 30, comma 4 del dpr n. 600/1973, «la ritenuta sulle vincite e sui premi del lotto, delle lotterie nazionali, dei giuochi di abilità e dei concorsi pronostici esercitati dallo Stato, è compresa nel prelievo operato dallo Stato in applicazione delle regole stabilite dalla legge per ognuna di tali attività di giuoco». Successivamente, senza entrare nel merito di come una simile cifra possa essere efficientemente investita, né di quali strumenti finanziari (azioni, titoli, depositi) o istituti giuridici (società fiduciarie, trust ecc.) sia più conveniente utilizzare, in ogni caso in capo al contribuente sorgerà l'obbligo di dichiarare al fisco i frutti di tali impieghi, per esempio quelli immobiliari o da partecipazione.

Tenore di vita e redditometro. Il vincitore-contribuente farà bene, infine, a conservare tutta la documentazione riguardante la vincita, le ricevute dei bonifici, nonché gli atti riguardanti gli investimenti effettuati. Un improvviso, quanto probabile, innalzamento del tenore di vita, infatti, potrebbe costituire un input per l'amministrazione finanziaria a effettuare verifiche tramite accertamento sintetico del reddito, sia per mezzo del redditometro (di cui all'articolo 38, comma 4 del dpr n. 600/1973) sia tramite il metodo degli incrementi patrimoniali (comma 5). Sul punto, va segnalato che una recente pronuncia della Cassazione (sentenza n. 2752/2009) ha affermato che il solo biglietto vincente non vale a giustificare l'avvenuta vincita: il contribuente, quindi, dovrà mostrare anche i documenti che certificano l'avvenuto incasso a proprio beneficio, in modo da poter resistere «per tabulas» alle eventuali presunzioni del fisco riguardo a un improvviso innalzamento del benessere incongruo con il reddito dichiarato.

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