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Giovedì 15 Ottobre 2009, 0:00
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Questo è quanto ha confermato il Tar Lazio - Roma, Sezione III quater con la sentenza del 6 ottobre 2009 n. 9770. La vicenda oggetto della decisione del Tribunale amministrativo è la seguente. Secondo i ricorrenti la potestà di emanare regolamenti sulla formazione degli avvocati italiani ed in particolare la potestà di imporre loro specifici obblighi formativi non era stata assegnata da nessuna legge. L'unica fonte attributiva di tale potere sarebbe l'art. 13 del codice deontologico, che però risulta privo della natura e della caratteristica di legge, costituendo solo espressione di poteri autorganizzativi degli Ordini professionali allo scopo di stabilire gli obblighi di correttezza degli iscritti e per regolare la propria funzione disciplinare. Il Tribunale amministrativo ha respinto il ricorso. Il Collegio rileva che la fonte del potere di emanare norme di deontologia professionale vincolanti per i singoli professionisti in materia di formazione professionale e le relative sanzioni è costituita dagli artt. 12, I comma, e 38, I comma, del rdl n. 1578 del 1933. In tal senso si era già espresso in precedenza con la sentenza del 17 luglio 2009, n. 7081. La fonte del potere di adottare, inoltre, norme interne a garanzia della qualità delle prestazioni professionali si rinviene nell'art. 2, comma 3, del dl n. 233 del 2006 convertito in legge n. 248 del 2006. Nell'ordinamento, quindi, esiste una norma che non solo consente, ma impone agli ordini professionali di adottare «misure» riguardanti l'aggiornamento professionale degli iscritti. La serietà delle «misure» comporta «la necessità di sanzioni per il loro mancato rispetto, che può trovare risposta nel potere di regolamentazione deontologica degli ordini professionali». Si presenta, così, legittima la norma contenuta nell'art. 13 del codice deontologico avente a oggetto il dovere professionale degli iscritti di rispettare i regolamenti concernenti gli obblighi ed i programmi formativi. La disposizione, secondo i giudici amministrativi, «completa» la disciplina sulla formazione che trae, come detto, il suo potere specifico dalla citata norma di legge del 2006. Si tratta, peraltro, di disposizioni poste nell'interesse della collettività ad una prestazione professionale sempre migliore, che riguardano le modalità di acquisizione di quei presupposti culturali necessari all'esercizio della professione.
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