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Mercoledì 16 Aprile 2008, 0:00
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Si tratta della tassa che colpisce i proprietari di case (non adibite ad abitazione principale) situate a meno di 3 km dal mare e che non siano residenti in Sardegna. Il tributo, secondo la Corte, crea un'ingiustificata disparità di trattamento tra cittadini sardi e non, dal momento che esclude da tassazione coloro che siano fiscalmente domiciliati o nati nella regione. Accogliendo il ricorso del governo, la Consulta ha stabilito che la norma "smentendo il dichiarato intento del legislatore regionale di introdurre un'imposta sull'uso turistico delle seconde case di abitazione, istituisce un'imposta patrimoniale sui fabbricati ubicati nella fascia costiera sarda e non adibiti ad abitazione principale, che non si applica alla generalità dei possessori di tali immobili, e pertanto crea ingiustificate disparità di trattamento".Nel mirino dei giudici delle leggi è finito anche un altro tributo inventato dal governatore Renato Soru: l'imposta regionale sulle plusvalenze dei fabbricati adibiti a seconde case (e anche questi situati a meno di 3 km dal mare). A giudizio della Corte anche questo prelievo fiscale è illegittimo. Innanzitutto per la disparità di trattamento tra residenti in Sardegna e non. Ma non solo. L'imposta incriminata, infatti, assoggetta a tassazione anche gli immobili trasferiti oltre i cinque anni di possesso, a differenza di quanto avviene per le compravendite nel resto d'Italia, alle quali si applica l'art. 67 del Testo unico delle imposte sui redditi (dpr 917/1986), che tassa le plusvalenze immobiliari a condizione che la cessione intervenga a non più di cinque anni dall'acquisto o dalla costruzione e con esclusione delle abitazioni acquisite per successione o donazione. Secondo la Corte, l'imposta statale e quella regionale, pur riguardando lo stesso tipo di reddito, sono ispirate da ragioni diverse. Mentre la prima risponde al principio di tassare il reddito diverso "costituito dalla plusvalenza in considerazione delle caratteristiche oggettive dell'operazione di acquisto tra vivi e successiva cessione del bene", la seconda "astrae da tali caratteristiche" e perciò comporta l'assoggettamento a tassazione, "in un'ottica di reddito-entrata di tutte le plusvalenze, in qualsiasi tempo realizzate, per il sol fatto dell'esistenza di una differenza positiva tra il corrispettivo di cessione e il prezzo o costo iniziale". Una disarmonia tra il tributo statale e quello regionale che la Consulta non può non rimarcare. Inoltre, secondo la Corte costituzionale, la legge regionale sarda viola gli articoli 3 e 53 della Costituzione, creando discriminazioni "tra i soggetti aventi residenza anagrafica all'estero e i soggetti fiscalmente non domiciliati in Sardegna aventi residenza anagrafica in Italia" ed "escludendo da tassazione i soggetti fiscalmente domiciliati in Sardegna", sottoponendovi invece quelli "residenti negli stati membri dell'Unione Europea e non fiscalmente domiciliati in Sardegna". Al riguardo, infatti, "non può sottacersi", spiegano i giudici costituzionali, "che detta norma contravviene al divieto di restrizioni ai movimenti di capitali tra gli stati membri previsto dall'art.56 del Trattato Ce".I giudici costituzionali hanno invece dichiarato infondate le questioni di illegittimità riguardanti l'imposta di soggiorno (art. 5 della lr n. 2/2007) e l'imposta regionale sullo scalo turistico degli aeromobili e delle unità da diporto (art. 4 dello stesso atto normativo). Su tale tributo, però, i giudici hanno operato una distinzione: la pronuncia di non fondatezza, infatti, non riguarda né le ipotesi di scalo effettuato da imbarcazioni esercitate a fini di lucro né le ipotesi di scalo effettuato da aerei che svolgono operazioni di "aviazione generale di affari" (cioè operazioni di trasporto di persone compiute senza remunerazione per motivi attinenti all'attività di impresa). Su questi due aspetti, la Corte costituzionale ha sospeso il giudizio e ha chiesto alla Corte di giustizia delle Comunità europee di pronunciarsi in via pregiudiziale sulla compatibilità dell'imposta con le norme del Trattato Ce. Si tratta del primo caso in cui la Consulta opera il rinvio pregiudiziale alla Corte Ue, regolato dall'art. 234 del Trattato Scopri l'archivio di Italia Oggi dal 1993 ad oggi |
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