|
Contratto determinato: una corsia preferenziale
|
|
Secondo le nuove disposizioni in vigore con la Finanziaria 2008, devono essere rispettati i limiti temporali alla reiterazione contrattuali e delle nuove norme in tema di precedenza nella stipula di contratti a tempo indeterminato o di nuovi contratti a termine nelle attività stagionali. Con una nuova circolare, oltre al predetto limite di 36 messi per il rinnovo di contratti a scadenza, il Ministero del Lavoro ha chiarito che le nuove disposizioni non si applicano su tipologie di rapporto lavorativo diverso dal contratto a tempo
determinato.
Il limite di 36 mesi Se il rapporto di lavoro tra proroghe e rinnovi del supera i 36 mesi, questo deve essere considerato a tempo indeterminato, questa la fondamentale novità introdotta da quest’anno. Condizione necessaria, tuttavia, è che le parti del rapporto di lavoro non siano cambiate nel tempo e che i contenuti concreti delle mansioni espletate siano equivalenti. Nel computo dei 36 mesi devono essere conteggiati tutti i periodi di lavoro effettivo svolto tra le parti, mentre restano esclusi gli periodi di interruzione e, in caso di raggiungimento del limite, la conversione in contratto a tempo indeterminato non è immediata ed automatica. Il Ministero, comunque, ha ricordato che esistono delle deroghe alla disciplina dei 36 mesi, che si applicano ai seguenti casi: rapporti di lavoro dei dirigenti; somministrazione di lavoro a tempo determinato, nel caso di Agenzia di somministrazione e avoratore; attività stagionali. Il D. Lgs. 368/2001, inoltre, lascia alle parti la possibilità di instaurare un solo ulteriore contratto in deroga al limite dei 36 mesi, ma solo se questo viene stipulato presso la DPL (NYSE: DPL - notizie) competente ed alla presenza di un rappresentante sindacale. Il diritto di precedenza. Secondo quanto previsto dalla Finanziaria, ha diritto di precedenza in caso di assunzione a tempo indeterminato: il lavoratore che ha prestato attività lavorativa presso la stessa azienda per un periodo superiore a 6 mesi, se il datore di lavoro effettua assunzioni a tempo indeterminato nei successivi 12 mesi e per l’espletamento delle stesse mansioni; il lavoratore assunto a temine per le attività stagionali. Tale diritto sussiste se il lavoratore manifesta la sua volontà al datore di lavoro entro 6 mesi (nel primo caso) o 3 mesi (nel secondo) dalla cessazione del rapporto a termine. Il Ministero, inoltre, ha sottolineato che il diritto di precedenza è vincolato all’espletamento delle stesse mansioni, mentre non è sufficiente il fatto che le attività oggetto della prestazione siano equivalenti. Disciplina transitoria Il Ministero ha spiegato che il limite di 36 mesi non si applica ai contratti in corso alla data del 1° gennaio 2008: essi, dunque, continuano fino alla loro naturale scadenza, mentre l’attività lavorativa svolta durante il periodo transitorio di 15 mesi, può continuare fino al 31 marzo 2009 e non implica la conversione del rapporto. Il Ministero, infatti, ha precisato che i contratti sottoscritti dal 1° gennaio 2008 non sono soggetti ai vincolo temporale ed alla conversione se si concludono prima del 31 marzo 2009.
Per ulteriori informazioni visita Soldiblog.it |
|