Preclusione dell'accertamento sino a tutto il 2008, identificazione di un tempo limite entro il quale esibire la dichiarazione riservata al fine di stoppare controlli dell'amministrazione finanziaria, possibilità di immettere in circolo la ricchezza rimpatriata e tutela massima in caso di rimpatrio.
Sono questi alcuni degli aspetti che sono stati messi in luce dall'amministrazione finanziaria nella bozza di circolare diramata a inizio settimana in materia di scudo fiscale di cui all'articolo 13 bis della legge n. 102 del 2009.
Peraltro, il nuovo documento di prassi rinvia nella sostanza in modo quasi integrale al patrimonio interpretativo conosciuto e diffuso tra il 2001 e il 2003 anche in considerazione del fatto che le norme introdotte dalla legge del 2009 richiamano pressoché in modo integrale quelle del decreto legge n. 350 del 2001.
Preclusione dagli accertamenti.
La norma che disciplina la sanatoria delle attività detenute all'estero in violazione del monitoraggio fiscale è entrata in vigore il 5 agosto scorso e una delle problematiche era legata alla corretta identificazione dei periodi di imposta non accertabili una volta effettuata la sanatoria. Da un lato, l'articolo 13-bis afferma chiaramente che la detenzione all'estero delle attività in violazione delle norme sul monitoraggio ha come data limite quella del 31 dicembre 2008. Pertanto, la formulazione della norma, su questo punto, è differente rispetto al decreto legge n. 350 del 2001 nel quale ci si riferiva alla data di entrata in vigore del decreto stesso. Conseguentemente, le interpretazioni delle norme in materia di scudo fiscale del 2001, affermavano la preclusione da accertamento anche in relazione ai presupposti che si erano verificati nel 2001 e sino all'entrata in vigore del dl 350. Nella nuova versione, invece, la circolare afferma che la preclusione all'attività di accertamento si riferisce in ogni caso a presupposti verificatisi entro il 31 dicembre 2008, escludendo dunque la frazione del 2009 compresa tra il 1° gennaio e il 5 agosto. Va rilevato, comunque, che eventuali presupposti del 2008 anche in relazione alla estinzione delle sanzioni in materia di monitoraggio fiscale di cui al decreto legge n. 167 del 1990 possono riguardare dichiarazioni che devono essere ancora presentate in quanto la scadenza del modello Unico 2009 è fissata al prossimo 30 settembre.
Momento di esibizione dello scudo fiscale.
Sempre in materia di accertamento, la circolare ribadisce come la preclusione opera in modo sostanzialmente automatico senza necessità di prova specifica da parte del contribuente a condizione che vi sia un legame anche astratto tra quanto sanato e quanto contestato dall'amministrazione finanziaria. Pertanto, eventuali contestazioni riferite a ricavi o compensi non dichiarati vengono assorbite dallo scudo mentre, al contrario, contestazioni relative alla violazione del principio di competenza non sono assorbite dalla sanatoria. Sull'ambito applicativo e sui tributi coperti dallo scudo, la circolare si limita a richiamare quanto evidenziato nei documenti di prassi precedenti e cioè che l'effetto preclusivo opera sia con riferimento alle imposte sui redditi che in relazione ad altri tributi. Sul punto, dunque, non viene richiamata la giurisprudenza comunitaria in materia di Iva che, come noto, è orientata a non consentire «rinunce» a possibilità di accertamento. Un punto sul quale la circolare assume una posizione innovativa rispetto al passato, è quello relativo al momento nel quale il contribuente, interessato da una attività di verifica ovvero raggiunto da un avviso di accertamento deve provvedere a esibire lo scudo fiscale o meglio la dichiarazione riservata. Su questo aspetto, le precedenti circolari affermavano che la norma non identificava un momento preciso entro il quale procedere alla esibizione della dichiarazione riservata. La bozza di circolare, ora, precisa che l'esibizione della dichiarazione riservata deve avvenire:
- in sede di inizio di accessi, ispezioni o verifiche ovvero
- entro i 30 giorni successivi a quello in cui il contribuente interessato ha formale conoscenza di un avviso di accertamento o di un atto di contestazioni di violazione di norme tributarie compresi gli inviti, i questionari e le richieste istruttorie previste dalle norme di accertamento nonché dal dpr n. 633 del 1972.
Attraverso tale posizione, pertanto, l'Agenzia delle entrate appare voler identificare un termine che non si presti a dilazioni legate, per esempio, alla possibilità di accedere agli istituti deflativi ovvero rimandare l'esibizione della dichiarazione riservata soltanto al momento del contenzioso
In ogni caso, laddove sia invece iniziata una attività di controllo, lo scudo fiscale non potrà essere attivato in quanto opera una causa ostativa che è comunque limitata al periodo di imposta oggetto di verifica.
Redditometro.
Un passaggio della circolare afferma che l'effetto preclusivo dello scudo opera anche in relazione agli accertamenti di tipo sintetico, come nell'ipotesi di contestazioni basate su elementi di capacità contributiva induttivamente espressi da spese o inverstimenti che si siano manifestati dopo l'emersione. Tale passaggio, che riproduce quanto affermato nella circolare n. 101 del 2001, appare evidenziare la possibilità di giustificare incrementi di spesa successivi alla sanatoria e derivanti dall'utilizzo delle somme oggetto dello scudo.
Riservatezza della dichiarazione. In merito all'ipotesi del rimpatrio, la bozza di circolare pare superare quanto evidenziato nella circolare n. 18 del 2007. Viene infatti osservato che non sussiste l'obbligo di rilevazione e comunicazione dei dati a differenza di quanto previsto in materia di regolarizzazione.
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