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Mercoledì 16 Settembre 2009, 0:00

È legge la norma cambia cantieri

Di di Andrea Mascolini e Simonetta Scarane

Italia Oggi

Un emendamento inserito, alla chetichella, nel decreto anticrisi, approvato, dà la possibilità ai comuni di stoppare la realizzazione di opere pubbliche già approvate dal Cipe. E per le quali è stato già chiesto o addirittura erogato il mutuo da parte della Cassa depositi e

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prestiti.
Per farlo dovranno restituire al metà del finanziamento del mutuo, chiesto, o già ottenuto, e una destinate una quota parte della somma restante ad altro progetto infrastrutturale, per il quale dovrà essere richiesto un decreto del ministero dell'economia e delle infrastrutture. Addio certezze di tempi e fondi. Un affondo alla legge Obiettivo.

Rinunciando a parte dei mutui già erogati le stazioni appaltanti, e gli enti pubblici, potranno utilizzare le somme disponibili per nuove opere pubbliche. È il nuovo scenario che si apre dopo che, ai primi di agosto, è stata approvata la norma «cambia-cantieri», inserita con un emendamento all'ultimo minuto nel decreto legge anti-crisi n. 78/09, convertito nella legge 3 agosto 2009, n. 102, e entrata in vigore il 19 agosto scorso. La disciplina è stata approvata negli ultimi giorni di discussione del decreto legge ed è inserita in tre commi dell'articolo 9-bis della legge 102/09: si tratta dei commi da 6 a 8 che recano disposizioni volte a consentire l'utilizzo dei finanziamenti della Cassa depositi e prestiti. L'ipotesi prevista dalla normativa riguarda in particolare i mutui concessi con ammortamento a carico dello stato, che siano in tutto o in parte ancora non erogati, che potranno essere utilizzati per finalità diverse da quelle originariamente previste e, in particolare, per la realizzazione di interventi infrastrutturali destinati allo sviluppo del territorio. La rilevanza della disposizione risiede soprattutto nell'ampio margine di libertà che le amministrazioni avranno nel decidere su quali opere spostare le risorse.

Il comma 6 stabilisce in particolare che per i mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti in base a leggi speciali che prevedono l'ammortamento a carico dello stato viene attribuita al soggetto beneficiario o all'ente pubblico di riferimento la facoltà di rinuncia, anche parziale, previa deliberazione da parte del mutuatario. La norma si applica anche ai mutui trasferiti al ministero dell'economia e delle finanze, come stabilito con decreto del 5 dicembre 2003, a seguito della trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni (quando fu previsto il subentro nei rapporti in essere da parte del ministero dell'economia).

Il successivo comma 7 disciplina la sorte della quota che non è oggetto di rinuncia e che non risulta altresì erogata. In primo luogo si prevede che essa sia devoluta da parte del soggetto beneficiario, fino ad un massimo del 50%, ad altre opere pubbliche o ad investimenti infrastrutturali di competenza dei beneficiari originari del finanziamento, ovvero dei loro enti pubblici di riferimento. La modifica della destinazione del finanziamento deve essere stabilita con decreto del ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministero competente. In ogni caso l'imputazione degli oneri di ammortamento dei mutui deve rimanere agli originari capitoli di spesa. Successivamente potrà essere devoluta una quota non superiore al 25% delle disponibilità che residuano, al netto della quota-parte di cui alla prima ipotesi, ad interventi infrastrutturali compresi nel programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 443/2001 articolo 1, e successive modificazioni (si tratta delle opere della cosiddetto legge Obiettivo). La norma richiede però, come condizione, che questi interventi devono potere generare effetti positivi sullo sviluppo delle comunità locali e del territorio sul q1uale verranno realizzati. Infine, per la parte rimanente a seguito del computo delle percentuali già devolute, si prevede la destinazione ad uno speciale fondo iscritto nello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze che sarà finalizzato al sostegno di interventi infrastrutturali per lo sviluppo del territorio degli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'ultimo triennio.

La disciplina che regola la destinazione della quota che non è oggetto di rinuncia o che non è stata erogata non è però di applicazione immediata. Infatti il comma 8 dell'articolo 9-bis prevede l'emanazione di un decreto ministeriale dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata legge 102 (cioè entro il 19 ottobre) d'intesa con la conferenza stato-città ed autonomie locali. La norma prevede inoltre che l'adozione del predetto decreto venga effettuata previo parere delle competenti Commissioni parlamentari permanenti per i profili di carattere finanziario.

In buona sostanza, questa nuova disciplina potrebbe consentire alle amministrazioni pubbliche di rivedere l'allocazione di risorse, mutando anche le scelte politiche già effettuate in precedenza. Non è quindi affatto escluso che questa facoltà di rinuncia acceleri processi di rinuncia ad opere già programmate, con possibili ripercussioni anche nei rapporti con gli operatori del settore.



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