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Venerdì 16 Ottobre 2009, 0:00

Licenze ancora senza Durc

Di Pagina a cura di Daniele Cirioli

Italia Oggi

Cade il requisito del Durc nelle licenze commerciali. La potestà legislativa in materia (autorizzazioni all'esercizio di attività commerciali su aree pubbliche) spetta alle regioni; pertanto, quanto stabilito dalla legge n. 102/2009 è da considerarsi norma di indirizzo nei confronti degli enti territoriali, non un adempimento immediatamente

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operativo.
Lo stabilisce il ministero del lavoro in una nota del 12 ottobre, stoppando di fatto il vincolo, entrato in vigore il 5 agosto con il dl anticrisi, che imponeva a chi volesse vendere in mercati, fiere e piazze o come ambulante di presentare il Durc per ottenere il necessario via libera all'attività dal Comune. Il nuovo vincolo può essere imposto solo da una legge regionale.

Stop al Durc per le autorizzazioni commerciali. Il Durc risale alla legge n. 266/2002 che, per semplificare l'attestazione della regolarità contributiva da parte delle imprese partecipanti ad appalti pubblici, lo ha previsto e disciplinato come documento unico di regolarità. La disciplina è stata poi integrata dalla riforma Biagi del lavoro, per estenderne l'operatività anche nei confronti dei lavori edili privati. Il dl n. 203/2005 l'ha elevato a requisito per tutte le imprese, di tutti i settori, per l'accesso a finanziamenti comunitari. Infine la Finanziaria 2007 ha subordinato al possesso del Durc anche la fruizione di benefici normativi e contributivi previsti da norme in materia di lavoro e legislazione sociale (dal 1° luglio 2007), delegando inoltre a un dm l'individuazione delle irregolarità in materia di sicurezza sul lavoro da considerare ostative al suo rilascio (provvedimento operativo dal 31 dicembre 2007).

Arriviamo ai nostri giorni. Nell'ambito della manovra anticrisi, il Durc è stato esteso al commercio su aree pubbliche dalla legge n. 102/2009 (in vigore dal 5 agosto) che ha convertito il dl n. 78/2009. La novità è stata introdotta con due modifiche al dlgs n. 114/1998, giustificandone l'esigenza (così la relazione al provvedimento) dalla necessità di garantire pari opportunità a chi è sul mercato nel rispetto delle regole. La prima modifica tocca la disciplina dell'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche. Per tale s'intende l'attività di vendita di merci al dettaglio nonché la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte. L'attività può essere svolta su posteggi dati in concessione per dieci anni o su qualsiasi area purché in forma itinerante. Nell'una o nell'altra forma, l'esercizio dell'attività è soggetta a un'apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite. A questo punto s'inserisce la novità: l'autorizzazione è in ogni caso soggetta alla presentazione, da parte del richiedente, del durc. Non solo; ma annualmente, entro il 31 gennaio di ogni anno successivo a quello del rilascio dell'autorizzazione, il Comune deve verificare la sussistenza del Durc, avvalendosi anche della collaborazione gratuita delle associazioni di categorie riconosciute dal Cnel (soprattutto nei casi di carenza di personale presso gli enti locali). La seconda modifica riguarda le conseguenze della mancata presentazione, iniziale e annuale, del Durc: la revoca dell'autorizzazione.

Serve la legge regionale. Le nuove norme, per il momento, sono destinate a restare sulla carta. Il ministero del lavoro, infatti, precisa che, poiché la normativa in tema di autorizzazione commerciali è di competenza delle regioni, il nuovo obbligo del Durc necessita di essere disciplinato da una legge regionale. Per ora, dunque, le previsioni del dl anticrisi restano solamente norme di indirizzo.

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