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Sabato 17 Maggio 2008, 0:00

Uniformità nazionale in catasto

Di di Antonio Ciccia

Italia Oggi

Stop al federalismo catastale. La legge centralizza nello stato la funzione di decidere gli estimi.
Mentre i comuni devono limitarsi a collaborare e a istruire le pratiche, in quanto il catasto deve ispirarsi al principio di uniformità nazionale. Sono questi gli effetti della sentenza n4259/2008 con cui il Tar Lazio, sezione II, ha bocciato il dpcm 14 giugno 2007 sul decentramento ai comuni dei compiti relativi al catasto (si veda ItaliaOggi di ieri).Nell'impianto del decreto annullato dai giudici amministrativi sono previsti tre livelli di attribuzione dei compiti ai comuni, ma in sostanza per effetto dell'annullamento pronunciato dal Tar tutto è azzerato.I comuni, dunque, assumono la gestione diretta e completa di alcune aggregazioni di funzioni in materia di catasto, suddivise in tre livelli di opzioni, caratterizzate da un crescendo di compiti per l'ente locale.Il primo livello è caratterizzato dalla consultazione della banca dati catastale unitaria nazionale e dall'aggiornamento della banca dati del catasto mediante trattazione delle richieste di correzione dei dati amministrativi. Il secondo livello vede, in aggiunta alle funzioni di primo livello quelle di verifica formale accettazione e registrazione delle dichiarazioni tecniche, nonché il confronto con gli atti di pertinenza del comune e la segnalazione all'agenzia del territorio per la definizione dell'aggiornamento del catasto fabbricati. Infine la terza opzione prevede in aggiunta la definizione dell'aggiornamento della banca dati catastale sulla base delle proposte di parte o sulla base di adempimenti d'ufficio (evidentemente degli uffici comunali).Il Tar del Lazio ha rilevato che le previsioni del dpcm contrastano con le disposizioni normative in materia di competenze statali e di trasferimento delle funzioni agli enti locali. In particolare il contrasto è stato ravvisato con l'articolo 65 del dlgs 112/1998. Questa ultima disposizione mantiene in capo allo stato le competenze relative alla gestione unitaria e certificata della base dei dati catastali e dei flussi di aggiornamento delle informazioni. Anche l'art. 66 del dlgs 112/1998 va nella stessa direzione, in quanto conferma che ai comuni sono trasferite le funzioni amministrative in merito alla conservazione, utilizzazione e aggiornamento dei dati catastali, partecipando al processo di determinazione degli estimi catastali. L'unica interpretazione delle norme fin qui richiamate, secondo il Tar Lazio, attribuisce allo stato le funzioni necessarie a garantire il principio di uniformità nazionale del catasto. Il decentramento ai comuni deve intendersi limitato a una funzione esclusivamente istruttoria (e non decisoria) e partecipativa. Il comune non può avere funzioni provvedimentali, ma è lo stato che deve decidere e quidi deve avere l'ultima parola sugli estimi.Il dpcm 14/6/07 non è conforme ai principi espressi e anzi, dice il Tar, "deborda dai confini segnati dalla legge" attribuendo ai comuni la gestione diretta e completa di alcune aggregazioni di funzioni, che comprendono l'aggiornamento della banca dati del catasto. Insomma si tratta di funzioni non certo limitate all'istruttoria e alla partecipazione a funzioni che rimangono statali. Il dpcm, in altre parole, attribuisce ai comuni compiti definitivi ed esclusivi in materia di definizione ed aggiornamento del catasto.A questo punto il Tar del Lazio punta l'indice anche nei confronti del protocollo d'intesa adottato tra Agenzia del territorio e Associazione nazionale comuni italiani (Anci), impugnato anch'esso da Confedilizia. Nel protocollo d'intesa, che contiene le linee guida per l'effettivo esercizio delle funzioni catastali trasferite ai comuni, e in particolare nelle slides che lo compongono, si specifica che gli enti locali hanno mano libera e autonoma nell'aggiornamento della banca dati catastale. In una slide è detto esplicitamente che tutte le attività sono assunte dai comuni e che sempre ai comuni è affidata la definizione dei classamenti, che si caratterizza con l'attribuzione del classamento definitivo. Il tutto senza una copertura normativa e anzi contro la previsione normativa che mantiene competenze allo

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