Fatture on-line, semplificazione al palo: la fattura elettronica deve necessariamente contenere anche il riferimento temporale, che ne attesta la data di formazione. Questa una delle risposte date dall'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 158 del 15/6/2009 all'istanza di un'associazione di categoria, che proponeva alcune semplificazioni allo scopo di rimuovere le "barriere formali" che frenano l'adozione della fatturazione elettronica e la digitalizzazione dei documenti tributari.
Si riporta una sintesi delle questioni, ricordando che una consistente semplificazione delle procedure, finalizzata proprio a far decollare la fattura elettronica, forma oggetto di una proposta di direttiva della commissione Ue (si veda ItaliaOggi dell'11 aprile).
Riferimento temporale.
In base all'art. 3 del dm 23/1/2004, i documenti informatici rilevanti ai fini tributari devono essere emessi con il riferimento temporale, che ha la funzione di attestare la data di formazione del documento. Posto che l'art. 21 del dpr 633/72 stabilisce che la fattura deve recare anche la data, l'istante proponeva di evitare la duplice indicazione temporale, facendo coincidere il riferimento temporale con la data della fattura. L'Agenzia ha osservato che la data indicata nella fattura è quella di emissione, che potrebbe anche non coincidere con la data di formazione del documento attestata dal riferimento temporale. Pertanto, considerato anche che vi è uno specifico interesse dell'amministrazione a conoscere la data di formazione, soprattutto se si tratta di documenti non "emessi", la soluzione proposta non è praticabile.
Termine di conservazione delle fatture elettroniche.
Ai fini del citato art. 3, comma 2, che impone la conservazione delle fatture elettroniche con cadenza almeno quindicinale, si proponeva di far decorrere il termine di quindici giorni per completare il procedimento di conservazione dalla data di registrazione della fattura nella contabilità generale o da altra data ben identificata e meno restrittiva, anziché dalla data di invio o ricezione del documento. L'Agenzia ha però ritenuto, in mancanza di modifiche normative, di dover ribadire l'orientamento espresso con la circ. n. 45/2005. Stampa dei documenti analogici.
I documenti analogici, pur essendo prodotti e trasmessi tramite strumenti elettronici, se privi dei requisiti previsti per essere considerati documenti informatici, devono essere materializzati su un supporto fisico e possono successivamente essere sottoposti al procedimento di conservazione sostitutiva, tramite acquisizione dell'immagine di tale supporto. Si suggeriva, a tale riguardo, la possibilità di utilizzare lo spool di stampa, ossia l'immagine digitale del documento, senza provvedere alla stampa su carta. L'Agenzia ha osservato, tuttavia, che la materializzazione su supporto fisico in generale, e cartaceo in particolare, è adempimento ineludibile ai fini dell'esistenza stessa del documento formato tramite strumenti informatici ma carente del riferimento temporale e della firma elettronica qualificata. Per quanto riguarda invece la conservazione sostitutiva, l'agenzia ha ritenuto ammissibile l'utilizzo dell'immagine digitale, purché rispecchi fedelmente il documento.
Invio dell'impronta dell'archivio informatico.
In relazione all'art. 5 del decreto, che impone al contribuente di trasmettere alle agenzie fiscali l'impronta dell'archivio informatico oggetto della conservazione, la relativa sottoscrizione elettronica e la marca temporale, l'associazione sosteneva che, poiché le marche temporali hanno valenza quinquennale e il soggetto che le ha rilasciate ne conserva copia, l'invio dell'impronta avesse la sola finalità di portare a conoscenza dell'amministrazione i nominativi dei soggetti che adottano i sistemi di conservazione sostituiva, per cui auspicava la sostituzione dell'adempimento con uno meno gravoso. In proposito, l'agenzia ha invece osservato che l'adempimento risponde all'esigenza di garantire l'immodificabilità dell'archivio e dei documenti che lo costituiscono, per cui non può essere sostituito. Ha ricordato, poi, che per effetto delle novità normative, l'adempimento in esame va assolto non più entro il mese successivo, ma entro il quarto mese successivo alla scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni.
Fatture elettroniche e analogiche.
L'associazione suggeriva di consentire a un soggetto che emette un numero limitato di fatture elettroniche di conservarle secondo le regole proprie dei documenti analogici, anche nell'ottica dell'obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti con la p.a., previsto dall'art. 1, commi 209-213 della legge n. 244/2007. L'Agenzia ha precisato anzitutto che l'art. 39 del dpr 633/72 prevede l'obbligo di conservazione digitale solo per le fatture elettroniche trasmesse per via elettronica. L'obbligo di cui alla norma citata, quando diventerà operativo, non consentirà comunque ai contribuenti di avvalersi della conservazione tradizionale delle fatture emesse nei confronti della p.a., essendone prevista l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione esclusivamente in forma elettronica.
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