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Sabato 17 Ottobre 2009, 0:00
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Il questionario da redditometro aperto a più annualità può non ostacolare l'accesso allo scudo se si ritengono completamente estranee le motivazioni dell'eventuale accertamento e i capitali oggetto dello scudo. Da risolvere il rebus delle comunicazioni da parte degli istituti di credito circa l'avvio di indagini finanziarie. Limitatamente alle cause ostative di origine tributaria, lo scudo fiscale può non avere efficacia, in base al comma 7 dell'articolo 14 del decreto legge n. 350 del 2001, se alla data di presentazione della dichiarazione riservata (e dunque di perfezionamento dell'operazione mediante corresponsione, all'intermediario, della provvista necessaria), una delle violazioni delle norme in materia di monitoraggio fiscale è stata già constatata o comunque sono iniziati accessi, ispezioni o verifiche o altre attività di accertamento tributario di cui gli interessati hanno avuto formale conoscenza. Sul punto, la circolare n. 43 del 2009 ribadisce quanto già illustrato nel passato, precisando che per aversi un effetto preclusivo è necessario che gli atti dell'amministrazione finanziaria siano notificati al contribuente, riguardino anni oggetto dello scudo fiscale e attengano agli imponibili che possono astrattamente essere ricondotti alle attività da scudare. Nel dettaglio: costituiscono cause ostative anche le richieste, gli inviti ed i questionari di cui agli articoli 51, comma 2, del dpr n. 633 del 1972 e dell'articolo 32 del dpr n. 600 del 1973; l'effetto dello scudo fiscale non si genera limitatamente all'anno od agli anni per i quali siano stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica ovvero sia stata avviata una azione di accertamento, compreso l'accertamento parziale; gli effetti dello scudo fiscale possono comunque essere opposti all'amministrazione finanziaria quando si verifica una notifica di un successivo avviso di accertamento a condizione che gli imponibili accertati siano riconducibili alle somme od alle altre attività costituite all'estero ed oggetto di emersione e sino a concorrenza del loro importo; non costituiscono cause ostative le comunicazioni inviate n base alle disposizioni di cui agli articoli 36 bis e 36 ter del DPR n. 600 del 1973; nel caso di un'attività di controllo nei confronti di una società di persone e di un soggetto ad essa equiparato (associazione), la preclusione degli effetti dello scudo fiscale in capo al socio/associato si produce relativamente ai redditi della società imputabili a quest'ultimo ai sensi dell'articolo 5 del Tuir, non essendo invece ravvisabile alcuna causa ostativa qualora il socio/associato rimpatri o regolarizzi attività personali. L'analisi delle cause ostative è di grande aiuto nell'individuare, di contro, quelle ipotesi in cui non sono ravvisabili ostacoli all'accesso dello scudo fiscale. Ad esempio, la notifica di un questionario relativo al redditometro, in linea di principio, rappresenta una causa ostativa allo scudo, pur se riferito genericamente a tutte le annualità dal 2004 al 2008. Atteso, però, che sul piano difensivo lo scudo può essere opposto al redditometro soltanto se gli imponibili sono astrattamente ricollegabili tra loro, il contribuente potrebbe tranquillamente procedere allo scudo fiscale laddove ritenga tale “astratta riconducibilità” non esistente, ad esempio perché l'eventuale redditometro potrebbe essere fondato sugli incrementi patrimoniali in Italia mentre lo scudo è rivolto ad attività patrimoniali estere costituite in periodi precedenti. Un ragionamento analogo può essere effettuato per quanto riguarda verifiche o accertamenti relativi a precise annualità (ad esempio l'anno 2005). In tal caso, l'effetto preclusivo è limitato solo all'anno oggetto di controllo fiscale, potendosi espletare lo scudo in riferimento alle violazioni del monitoraggio effettuate in anni diversi. Allo stesso tempo, può tranquillamente asserirsi che nel caso di verifiche o accertamenti già conclusi e che contengono rilievi solo ed esclusivamente in materia di costi non di competenza o non inerenti, o rispetto all'omessa indicazione di redditi fondiari, non sussistano cause di esclusione dall'accesso allo scudo fiscale, proprio perché non configura la richiesta «astratta riconducibilità» agli imponibili oggetto di emersione. Lo stesso dicasi per gli accertamenti parziali, rispetto ai quali in ogni caso lo scudo fiscale potrebbe trovare applicazione laddove l'amministrazione finanziaria decida di porre in essere ulteriori accertamenti. Infine, resta da risolvere il problema delle eventuali comunicazioni da parte degli intermediari finanziari in ordine all'avvio di una indagine finanziaria. In effetti, nel leggere la circolare n. 32 del 2006, che declina qualsiasi conseguenza negativa circa l'operato dell'ufficio nel caso di mancata comunicazione da parte dell'istituto di credito, si deriva che non trattasi di una segnalazione ufficiale posta a carico dell'agenzia delle entrate e dunque non dovrebbe rientrarsi nel novero delle notifiche formali. Di contro, però, il fisco potrebbe asserire che la segnalazione da parte dell'istituto di credito rappresenta comunque un evento che configura l'avvenuta «formale conoscenza» dell'avvio di un'indagine, anche se la disparità di conclusioni rispetto alla posizione assunta nella circolare n. 32 del 2006 sembra enorme. Non dovrebbero invece rappresentare un impedimento le segnalazioni incrociate contenute in verbali o altri atti riferiti a terzi contribuenti, proprio in quanto l'interessato non ha mai ricevuto comunicazioni al riguardo (potrebbe essere il caso di una c.d. cartiera, laddove a seguito delle indagini verso la società emittente fatture false sono effettuate segnalazioni in ordine ai diversi utilizzatori, presso i quali però ancora non è stato attivato l'accertamento: gli utilizzatori delle fatture inesistenti, dunque, potrebbero attivare lo scudo e ottenerne le relative immunità, anche sul piano penale).
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