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Venerdì 18 Aprile 2008, 0:00
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E se si è stati autorizzati dopo il 31 dicembre del 1995 si dovrà spendere 278 euro in più. L'aumento, rispetto al 2007, è dovuto alla consueta lievitazione delle retribuzioni di riferimento, aggiornate all'1,7% per via dell'inflazione. Il 30 giugno scade il termine per il pagamento relativo al trimestre gennaio-marzo, primo dei quattro appuntamenti di quest'anno (gli altri tre sono fissati al 30 settembre, 31 dicembre e 31 marzo 2009), per i cui versamenti occorre fare riferimento alle tabelle indicate nella circolare Inps n. 50/2008.Valori 2008. Le somme da versare per quest'anno, diverse a seconda della decorrenza dell'autorizzazione, sono già indicate sui bollettini di conto corrente postale che saranno inviati dall'ente di previdenza. L'esistenza di due diversi importi per il contributo settimanale è dovuta al fatto che coloro che sono stati autorizzati a versare la volontaria dopo il 31 dicembre 1995 pagano sulla base di un'aliquota maggiore. L'ammontare del contributo volontario si ottiene, infatti, applicando alla retribuzione di riferimento (quella dell'ultimo anno di lavoro), l'aliquota contributiva vigente che per gli ex lavoratori dipendenti è pari al 27, 87% (28,87% per le quote eccedenti 40.765,00 euro annui) per i soggetti autorizzati sino al 31 dicembre 1995, e al 30,87% (31,87% per le quote eccedenti i 40.765,00 euro annui) per le autorizzazioni successive. Quest'ultima aliquota (autorizzati dal 1° gennaio 1996 in poi) è destinata a salire gradualmente sino a che raggiungerà l'aliquota obbligatoria piena del 33%. Esiste anche una retribuzione base (minimale), pari al 40% del minimo di pensione mensile. In altri termini, per il 2008, con un minimale di retribuzione settimanale pari a 177,42 euro il contributo non può essere inferiore a 49,45 euro per i soggetti autorizzati sino al 31 dicembre 1995 e a 54,77 euro per chi è stato autorizzato dal 1° gennaio 1996 in poi. Tra gli interessati alla volontaria ci sono anche gli ex lavoratori domestici, i quali quest'anno pagano 23,06 euro la settimana, oppure 28,39 euro, se l'autorizzazione è successiva al 31 dicembre 1995. Per pagare occorre necessariamente utilizzare gli appositi bollettini di conto corrente postale già predisposti dall'Inps. Artigiani e commercianti. Gli effetti della legge finanziaria 2007, che ha elevato l'aliquota contributiva obbligatoria a carico dei lavoratori autonomi (al 20%), si fa sentire anche sulla contribuzione volontaria. Nel 2008 per coprire un anno, utile ai fini pensionistici, occorre una spesa minima di 2.764 euro per gli artigiani e 2.777 euro per i commercianti. Per le due categorie di lavoratori autonomi le regole della prosecuzione volontaria, nonostante la riforma introdotta dal dlgs n. 184/1997, fanno ancora riferimento alla legge n. 233/1990. Di conseguenza, agli artigiani e commercianti deve essere tuttora attribuita una delle otto classi di reddito previste dalla legge richiamata e, in particolare, la classe il cui reddito medio risulti pari o immediatamente inferiore al valore medio mensile dei redditi prodotti dall'interessato negli ultimi 36 mesi (tre anni) di attività. I redditi medi delle otto classi previste sono aggiornati annualmente, in relazione alle variazioni del minimale giornaliero di retribuzione del settore e del limite di retribuzione annua del tetto pensionabile. L'importo volontario da versare è ottenuto applicando le aliquote di finanziamento obbligatorio delle rispettive gestioni (elevate al 20%, per gli artigiani e 20,09 per i commercianti, dall'art. 1, comma 768, della legge n. 296/2006) ai redditi medi di ciascuna classe. Parasubordinati. Il requisito contributivo minimo richiesto per autorizzare la prosecuzione volontaria della gestione separata è pari a un anno di effettiva contribuzione nel quinquennio precedente la relativa domanda. L'importo del contributo volontario dovuto dai parasubordinati deve essere determinato applicando all'importo medio dei compensi percepiti nell'anno di contribuzione precedente la data della domanda di autorizzazione, l'aliquota pensionistico di finanziamento della gestione. Posto che, anche nella gestione separata i versamenti in forma volontaria sono consentiti solo in corrispondenza di periodi non coperti da altra tipologia di contribuzione, ai fini della determinazione del contributo volontario deve essere applicata esclusivamente l'aliquota prevista per gli iscritti obbligatori privi di tutela previdenziale. Con decorrenza 1° gennaio 2008 la suddetta aliquota è stata elevata dalla recente riforma del Welfare (art. 1, comma 79, della legge n. 247/2007) al 24%; l'aliquota effettiva obbligatoria è del 24,72%, di cui 0,72 destinato all'assicurazione maternità e assegni familiari. Come per gli artigiani e commercianti, il contributo volontario deve essere calcolato a mese e poi versato per trimestri solari, alle scadenze previste per la generalità degli autorizzati. Considerato che la copertura assicurativa di un intero anno si acquisisce in presenza di versamenti complessivamente non inferiori al valore ottenuto applicando l'aliquota pensionistica al minimale di reddito vigente nella gestione commercianti (per il 2008, pari a 13.819,00 euro annui e a 1.151,59 euro mensili), tenuto conto del predetto minimale di reddito e dell'aliquota Ivs prevista (24%), l'importo minimo dovuto dai co.co.co. non può essere inferiore a 3.316,56, euro su base annua, e a 276,38 euro, su base Scopri l'archivio di Italia Oggi dal 1993 ad oggi |
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