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Sabato 18 Luglio 2009, 0:00
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La situazione di non abbienza del soggetto destinatario della prestazione didattica è, quindi, la stessa utilizzata dalle università per concedere borse di studio e agevolazioni economiche, ovvero l'indicatore della situazione economica equivalente. In questi termini si esprime la risoluzione dell'agenzia delle entrate n. 186 del 17 luglio 2009. Il parere reso dall'amministrazione finanziaria si è reso necessario proprio in virtù del fatto che le onlus che operano nei settori dell'istruzione, della formazione e della promozione della cultura devono in qualche modo evidenziare la loro funzione sociale rivolgendo le proprie prestazioni a soggetti che versano in stato di disagio fisico economico o sociale. Fa buon gioco, quindi, in questo campo, l'utilizzo di un criterio già in voga nel settore pubblico proprio al fine di riconoscere prestazioni di favore. Si evidenzia, infine, che l'Isee utilizzato da diverse università statali risulta essere diverso rispetto a quello previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109. Ciò in quanto per ovviare alla diffusa prassi di spostare la famiglia fiscale degli studenti presso nuclei di parenti indigenti (ad esempio i nonni) è stato previsto da alcune norme di salvaguardia che i soggetti residenti con congiunti diversi dai genitori debbano inserire anche il reddito di questi ultimi all'interno Il fatto. Una onlus operante nei settori dell'istruzione, della formazione e della promozione della cultura e dell'arte intende sostenere finanziariamente, attraverso l'erogazione di borse di studio, la formazione di giovani “indigenti” che vogliono specializzarsi nel diritto dell'economia. L'ente non lucrativo ha quindi necessità di individuare un indicatore obiettivo che consenta di accertare la sussistenza della situazione di svantaggio economico dello studente cui è indirizzata l'attività di erogazione di borse di studio. Ciò in quanto nei settori in cui opera la onlus le finalità di solidarietà sociale, che permettono di mantenere la qualifica, si intendono realizzate, quando i destinatari delle predette attività sono persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari. La soluzione del fisco. Il perseguimento di finalità di solidarietà sociale, per le onlus che operano nei settori dell'istruzione, della formazione e della promozione della cultura e dell'arte è rinvenibile, nella condizione di svantaggio dei soggetti destinatari delle medesime attività. Sul punto la circolare n. 168/1998 aveva fornito un'indicazione sommaria dei soggetti svantaggiati tra i disabili fisici e psichici agli anziani non autosufficienti; i minori abbandonati, gli orfani ed altri ancora.
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