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Sabato 19 Aprile 2008, 0:00
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La lettura della risoluzione n.160/E del 17 aprile (si veda ItaliaOggi di ieri) scorso conferma le perplessità già avanzate dalla pagine di questo giornale all'indomani dell'entrata in vigore del provvedimento. Secondo le intenzioni dell'Agenzia delle entrate le strutture sanitarie private devono agire come veri e propri agenti della riscossione dei compensi spettanti ai medici e ai paramedici per le prestazioni rese da questi ultimi all'interno della struttura da loro gestita. Si tratta, quindi, di una sorta di riscossione coattiva tanto che la struttura sanitaria privata deve spingersi oltre alla richiesta di riscossione al singolo paziente che frequenta i propri locali, estendendo il suo operato anche presso le compagnie assicurative o le casse di assistenza sanitarie che potrebbero, su richiesta dei loro assicurati o iscritti, provvedere al pagamento diretto a favore del libero professionista anziché della struttura sanitaria stessa. Non c'è dubbio che questa presa di pozione assieme alle altre già assunte in passato dall'amministrazione finanziaria su questo tema non può che non lasciare piuttosto perplessi in ordine sia alla legittimità di un tale assunto sia alle conseguenze dal punto di vista pratico e operativo della stessa. In un caso come quello esaminato nella recente risoluzione, la soluzione interpretativa formulata dalla casa di cura istante sembra infatti appropriata anziché da disattendere come ha fatto l'Agenzia. Secondo l'istante nelle ipotesi in cui i compensi ai professionisti operanti nell'ambito della struttura sanitaria siano corrisposti da una società di assicurazione nell'interesse del paziente non sussisterebbero le esigenze di monitoraggio sottese alla procedura di riscossione accentrata e ciò, essenzialmente per due ordini di motivi: la compagnia di assicurazioni opera una ritenuta d'acconto sul compenso del professionista e presenta la dichiarazione dei sostituti d'imposta indicando tutti i dati relativi alla prestazione professionale in esame. L'ulteriore obbligo di riscossione accentrata a carico della casa di cura appare quindi un'inutile duplicazione di dati e elementi che l'amministrazione finanziaria avrebbe comunque acquisito tramite il modello 770 della compagnia di assicurazioni con ciò contravvenendo ai principi espressi nella legge 212/2000 (statuto del contribuente).Anche sotto un profilo strettamente pratico la posizione delle Entrate non convince. L'amministrazione finanziaria ha fornito un'interpretazione estensiva del concetto di "struttura sanitaria privata" tanto che, a suo dire, si identificherebbe con qualsiasi soggetto che mette a disposizione di liberi professionisti operanti nel campo medico o paramedico, locali per l'esercizio dell'attività professionale. Resta da capire come possano questi soggetti arrivare a ingerirsi a tal punto nell'attività svolta dai medici all'interno delle loro strutture. Tornando all'aspetto pratico e operativo se per struttura sanitaria privata si debbano intendere anche le qualsiasi società o enti che concedono in affitto a medici liberi professionisti i locali di sua proprietà per l'esercizio della professione si può facilmente comprendere come per questi ultimi soggetti gestire le operazioni di riscossione accentrata sia tutt'altro che agevole. Si tratta infatti di un'attività che richiede personale addetto, impiego di tempo, e il sostenimento di costi non indifferenti. Difficile pensare che soggetti privati che si limitano a concedere in uso o in locazione i propri locali a medici o paramedici intendano sottoporsi a un simile aggravio di oneri e dispendio di risorse. Molto più semplicemente, a patto che l'amministrazione finanziaria non riveda le rigide posizioni finora espresse, si limiteranno a emarginare le suddette categorie di liberi professionisti fra quelle alle quali concedere l'utilizzo dei propri locali, oppure, ribaltare su questi ultimi i costi necessari per far fronte ai nuovi obblighi imposti dalla Scopri l'archivio di Italia Oggi dal 1993 ad oggi |
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