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Sabato 19 Settembre 2009, 0:00
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Nessun cenno, però, alle comunicazioni previste dal sesto comma dell'art. 7 del dpr 605/73, con cui è stata creata la famosa banca dati sezionale dei rapporti finanziari. Resta dunque al momento valida la posizione dell'Agenzia delle entrate espressa nella circolare n. 18 del 2007, secondo cui dette comunicazioni devono riguardare anche i rapporti accesi in base allo scudo fiscale. La principale differenza esistente tra le due alternative di emersione dei capitali, ossia rimpatrio e regolarizzazione, consiste nella maggiore riservatezza garantita dal primo istituto, che può dirsi al «massimo grado» laddove sia effettuata in maniera canonica, ossia attribuendo l'incarico all'intermediario italiano di ricevere i fondi trasferiti dall'intermediario straniero. In tale procedura, infatti, gli intermediari devono solo tenere evidenza dei trasferimenti da e verso l'estero di denaro, titoli ecc., qualora siano superiori a 10 mila euro (art. 1, c. 1 e 2, dl 167/90), evidenze che riguardano le generalità o la ragione sociale, il domicilio, il codice fiscale, la data, la causale del trasferimento e gli estremi identificativi dei conti di destinazione. Non sono invece dovute le comunicazioni all'amministrazione finanziaria di cui al comma 3 del citato decreto (tranne in particolari ipotesi quali associazione mafiosa, antiriciclaggio ecc.). La stessa tutela, di contro, non è ottenibile se si effettua il rimpatrio mediante il trasporto al seguito di contanti, dovendosi procedere, per valori pari o superiori a 10 mila euro, alla obbligatoria comunicazione all'agenzia delle dogane (dlgs 195/08). La totale assenza di comunicazioni, inoltre, non si realizza nella regolarizzazione, in quanto l'intermediario deve monitorare le attività e darne notizia al fisco (art. 1, c. 3, dl 167/90). Pertanto, una volta posta in essere l'operazione di rimpatrio, i capitali affluiscono su conti segretati ed il fisco non ha comunicazioni in merito all'operazione. Nello specifico la riservatezza opera: · per le attività rimpatriate, escluso qualunque ulteriore accredito «esterno» all'operazione; · per le somme derivanti dall'alienazione delle attività rimpatriate, fino a concorrenza dell'importo indicato nella dichiarazione riservata. In tal caso deve procedersi confrontando il corrispettivo di cessione delle attività finanziarie con l'ammontare complessivo delle attività rimpatriate; · per le attività finanziarie acquisite con l'utilizzo del denaro rimpatriato o derivante dall'alienazione delle attività rimpatriate ovvero anche tramite operazioni di permuta dei titoli rimpatriati, ovviamente sempre fino a concorrenza dell'importo indicato nella dichiarazione riservata; · per i redditi di capitale e le plusvalenze derivanti dal denaro e dalle attività finanziarie rimpatriate realizzati anche successivamente al perfezionamento dell'operazione di emersione, a condizione che si tratti di proventi assoggettati a tassazione definitiva (ritenute alla fonte a titolo d'imposta o imposta sostitutiva) da parte dell'intermediario depositario. In tale circostanza però gli effetti «anti» accertamento sono pur sempre limitati agli importi scudati (in sostanza, se in dichiarazione si è indicato 100 e poi sono maturati capitali per 10, la riservatezza opera su 110, ma il blocco agli accertamenti opera fino a 100). Se questo è lo scenario di riferimento, è opportuno osservare cosa precisa la bozza della circolare in ordine alla riservatezza da scudo: · in primo luogo, gli intermediari che ricevono le dichiarazioni riservate non devono fornire all'amministrazione finanziaria i dati e le notizie relativi alle stesse, non soltanto al momento dell'operazione, ma anche successivamente in sede di eventuale accertamento; · in secondo luogo e più importante, gli intermediari non devono comunicare all'amministrazione finanziaria neanche i dati e le notizie inerenti ai conti di deposito che accolgono il denaro e le attività finanziarie rimpatriate (anche se trattasi di sub-deposito). Orbene, il richiamo operato nella circolare ai «dati e le notizie» inerenti i conti sembra circoscrivere l'ambito applicativo solo all'art. 32, c. 7, del dpr 600/73, ossia all'effettivo espletamento dell'attività di indagine finanziaria. Partendo da tale presupposto, potrebbero rimanere escluse, in tal modo, le comunicazioni che gli stessi operatori finanziari, in forza del comma 6 dell'art. 7 del dpr 605/73, sono obbligati ad effettuare all'anagrafe tributaria in ordine all'esistenza dei rapporti e di qualsiasi operazione intrattenuti o effettuati presso di loro, con l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari/soggetti interessati. Pertanto, in attesa di chiarimenti, l'unico elemento interpretativo a cui riferirsi resta la circolare 18/07, laddove l'agenzia aveva chiaramente sancito che il predetto obbligo di comunicazione si estende anche ai rapporti accesi in base allo scudo fiscale (posizione, ad onor del vero, criticata sia da Abi che Assofiduciaria). Si tratterà dunque di comprendere se il conto segretato sarà comunque oggetto di comunicazione al fisco potendo comunque l'intermediario, in caso di esplicita richiesta ai fini delle indagini finanziarie ex art. 32, c. 7, del dpr 600/73, opporre il vincolo di riservatezza e non comunicare i «dati e le notizie» attinenti il conto. |
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